Art. 23 
                        Nozione di controllo 
 
  1. Ai fini del presente  capo  il  controllo  sussiste,  anche  con
riferimento a soggetti diversi  dalle  societa',  nei  casi  previsti
dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. 
  2. Il controllo si considera esistente nella  forma  dell'influenza
dominante,  salvo  prova  contraria,  allorche'  ricorra  una   delle
seguenti situazioni: 
1) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con  altri  soci,
   ha  il  diritto  di  nominare  o  revocare  la  maggioranza  degli
   amministratori ovvero dispone da solo della maggioranza  dei  voti
   esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina o  la
   revoca   della   maggioranza   dei   membri   del   consiglio   di
   amministrazione; 
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere  finanziario
   e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: 
   a) la trasmissione degli utili o delle perdite; 
   b) il coordinamento della  gestione  dell'impresa  con  quella  di
   altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; 
   c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a  quelli  derivanti
   dalle azioni o dalle quote possedute; 
   d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base
   all'assetto proprietario di poteri nella scelta di  amministratori
   e dei dirigenti delle imprese; 
4) assoggettamento a direzione  comune,  in  base  alla  composizione
   degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.