Art. 24 
       Sospensione del diritto di voto, obbligo di alienazione 
 
  1. Non puo' essere esercitato il  diritto  di  voto  inerente  alle
azioni o quote per le quali le autorizzazioni previste  dall'art.  19
non siano state ottenute ovvero siano state sospese  o  revocate.  Il
diritto di voto non puo' essere altresi' esercitato per le  azioni  o
quote per le quali  siano  state  omesse  le  comunicazioni  previste
dall'art. 20. 
  2. In  caso  di  inosservanza  del  divieto,  la  deliberazione  e'
impugnabile,  a  norma  dell'art.  2377  del  codice  civile,  se  la
maggioranza richiesta  non  sarebbe  stata  raggiunta  senza  i  voti
inerenti alle predette azioni o  quote.  L'impugnazione  puo'  essere
proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla  data  della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro
delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote  per
le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate
ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 
  3. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato nel comma  6
dell'art. 19 che eccedono il 15 per cento del  capitale  della  banca
rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o  ne  comportano
il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti  dalla
Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale,  su  richiesta
della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o delle quote.