Art. 10 (Incentivi per la riconversione produttiva e per la ricerca finalizzata alla individuazione di tecnologie e di prodotti sostitutivi delle sostanze lesive) 1. Per il 1994 una quota del 2 per cento delle risorse previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e' destinata alla attuazione di programmi di innovazione tecnologica, di riconversione produttiva o di rilevamento dati, nonche' di programmi di smaltimento, riciclo e distruzione delle sostanze lesive, che siano oggetto di domande presentate per il medesimo anno da imprese o loro consorzi che abbiano strutture di ricerca proprie ovvero che siano convenzionati con istituti, dipartimenti universitari o enti pubblici di ricerca. 2. Le imprese che producono o comunque utilizzano nel processo produttivo le sostanze lesive possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione delle medesime sostanze e il reimpiego della manodopera, ovvero la cessazione dell'attivita' sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonche' per programmi finalizzati allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi delle sostanze lesive 3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esprime il proprio parere sui programmi di cui ai commi 1 e 2 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' proporre al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) una variazione in aumento della quota riservata di cui al comma 1, in considerazione delle domande presentate e del particolare valore dei programmi proposti. 5. Nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' istituito un apposito capitolo destinato ad un fondo per la ricerca finalizzata alla riconversione di produzioni delle sostanze lesive. 6. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' emanato un regolamento che definisce le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al comma 5. 7. Ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 5 possono accedere universita' e centri di ricerca pubblici e privati sulla base di appositi programmi di lavoro redatti in osservanza dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Il predetto fondo puo' essere altresi' utilizzato per il cofinanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2.
Note all'art. 10, comma 1: - La legge 17 febbraio 1982, n. 46, reca: "Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale". Il testo dell'art. 14 della citata legge n. 46/1982, e' il seguente: "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il 'Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica'. Il Fondo e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate. Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' agli interventi del Fondo, indica la proprieta' di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalita' dell'istruttoria".