Art. 10 
(Incentivi per la riconversione produttiva e per la ricerca 
   finalizzata  alla  individuazione  di  tecnologie  e  di  prodotti
   sostitutivi delle sostanze lesive) 
1. Per il 1994 una quota del 2 per cento delle risorse previste dalla
legge 17  febbraio  1982,  n.  46,  e  successive  modificazioni,  e'
destinata alla attuazione di programmi di innovazione tecnologica, di
riconversione produttiva o di rilevamento dati, nonche' di  programmi
di smaltimento, riciclo e  distruzione  delle  sostanze  lesive,  che
siano oggetto di domande presentate per il medesimo anno da imprese o
loro consorzi che abbiano strutture di  ricerca  proprie  ovvero  che
siano convenzionati con istituti, dipartimenti  universitari  o  enti
pubblici di ricerca. 
2. Le imprese  che  producono  o  comunque  utilizzano  nel  processo
produttivo le sostanze lesive  possono  accedere  al  Fondo  speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo  14  della
legge 17  febbraio  1982,  n.  46,  per  programmi  di  riconversione
produttiva che prevedano la dismissione delle medesime sostanze e  il
reimpiego della manodopera, ovvero la cessazione dell'attivita' sulla
base  di  programmi  concordati  con  le   organizzazioni   sindacali
maggiormente rappresentative, nonche' per programmi finalizzati  allo
sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi delle 
sostanze lesive 
3. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esprime il 
proprio parere sui programmi di cui ai commi 1 e 2 
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  puo'
proporre al Comitato interministeriale  per  il  coordinamento  della
politica industriale (CIPI) una variazione  in  aumento  della  quota
riservata  di  cui  al  comma  1,  in  considerazione  delle  domande
presentate e del particolare valore dei programmi proposti. 
5. Nello stato di previsione del Ministero dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica e' istituito un  apposito  capitolo
destinato ad un fondo per la ricerca finalizzata  alla  riconversione
di produzioni delle sostanze lesive. 
6.  Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca
scientifica e tecnologica e' emanato un regolamento che definisce  le
modalita' di utilizzazione del fondo di cui al comma 5. 
7. Ai finanziamenti a carico del fondo di  cui  al  comma  5  possono
accedere universita' e centri di ricerca  pubblici  e  privati  sulla
base di appositi  programmi  di  lavoro  redatti  in  osservanza  dei
criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. Il predetto  fondo
puo' essere altresi' utilizzato per il cofinanziamento  dei  progetti
di cui ai commi 1 e 2. 
 
          Note all'art. 10, comma 1:
             - La legge 17 febbraio 1982, n.  46,  reca:  "Interventi
          per  i  settori  dell'economia  di rilevanza nazionale". Il
          testo dell'art. 14 della citata legge  n.  46/1982,  e'  il
          seguente:
             "Art.  14.  -  Presso  il  Ministero dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato  e'  istituito   il   'Fondo
          speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica'. Il Fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n.  1041.
             Gli  interventi del fondo hanno per oggetto programmi di
          imprese  destinati  ad  introdurre  rilevanti   avanzamenti
          tecnologici   finalizzati   a  nuovi  prodotti  o  processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi  gia'  esistenti.  Tali  programmi riguardano le
          attivita' di  progettazione,  sperimentazione,  sviluppo  e
          preindustrializzazione, unitariamente considerate.
             Il  CIPI,  entro  trenta  giorni  dall'entrata in vigore
          della  presente  legge,   stabilisce   le   condizioni   di
          ammissibilita'   agli   interventi  del  Fondo,  indica  la
          proprieta' di questi avendo riguardo alle esigenze generali
          dell'economia  nazionale  e  determina  i  criteri  per  le
          modalita' dell'istruttoria".