Art. 11. (Campagne di informazione e di educazione) 1. Il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' le associazioni dei consumatori, dei produttori e degli utilizzatori delle sostanze lesive maggiormente rappresentative, predispone campagne di informazione ai cittadini finalizzate: a) alla conoscenza delle proprieta' dell'ozonosfera in relazione all'ambiente e alla salute umana; b) all'incentivazione dell'uso di prodotti che non contengano e non prevedano per la loro produzione l'impiego delle sostanze lesive; c) alla conoscenza e alla promozione delle corrette modalita' di smaltimento e di riciclo dei prodotti che contengono le sostanze lesive; d) alla conoscenza di idonee sostanze sostitutive non dannose per la salute e per l'ambiente. 2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI e con la Federazione italiana editori giornali. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, predispone altresi' campagne di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado.
Nota all'art. 11: - Il testo dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e' il seguente: "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalita' programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonche' della continuita' dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. 2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento".