Art. 12 
           (Etichettatura e informazione del consumatore) 
1. I prodotti contenenti le sostanze lesive  immessi  sul  mercato  a
decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di  entrata
in vigore della presente legge devono recare  sull'etichetta,  ovvero
sulla superficie esterna, una scritta chiaramente leggibile posta  in
un punto ben visibile con la seguente  dicitura:  "Contiene  sostanze
che  danneggiano  l'ozono  stratosferico.  Prodotto   cauzionato   da
riconsegnare al rivenditore o ai centri di raccolta". 
2.  La  scritta  e'  riportata  sul  prodotto,  ferme   restando   le
disposizioni vigenti in materia  di  commercializzazione  ed  uso  di
prodotti destinati al pubblico. 
3. Sulla etichetta, o con marcatura apposita, devono  essere  inoltre
indicate le informazioni  relative  all'identita'  del  produttore  o
dell'importatore, nonche' alla data di fabbricazione. 
4. Le medesime informazioni di cui ai  commi  1  e  3  devono  essere
riportate: 
a)  nei  libretti  di  istruzione,  esplicativi  e  pubblicitari  dei
prodotti o dei beni che contengono le sostanze lesive; 
b)  nei  messaggi  pubblicitari,  diffusi  con  qualunque  mezzo   di
comunicazione, di prodotti o  di  beni  che  contengono  le  sostanze
lesive. 
5. Le imprese produttrici, entro tre mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, trasmettono al  Ministero  dell'ambiente
l'elenco analitico dei modelli di prodotti o di beni  che  contengono
le sostanze lesive. 
6.   Il   Ministro   dell'ambiente,   d'intesa   con   il    Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  avvalendosi  delle
organizzazioni  di  categoria  interessate,  promuove  una   campagna
informativa nei confronti degli esercenti dei punti di vendita e  dei
distributori dei prodotti che contengono le sostanze lesive,  rivolta
in modo particolare alla raccolta differenziata e al conferimento  ai
centri autorizzati. 
7. E fatto obbligo agli esercenti dei punti di vendita dei prodotti o
dei beni che contengono le sostanze lesive di informare correttamente
gli acquirenti in ordine: 
a) alla presenza di dette sostanze nel prodotto o nel bene; 
b) agli obblighi relativi al  conferimento  e  allo  smaltimento  del
prodotto o del bene; 
c)  alle  eventuali  agevolazioni  relative   a   prodotti   o   beni
equipollenti.