Art. 13. 
(Monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione
                           ultravioletta) 
1. Il Ministro dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  della
sanita'  e  con  il  Ministro  dell'universita'   e   della   ricerca
scientifica e tecnologica, entro tre mesi dalla data  di  entrata  in
vigore della presente legge predispone il  monitoraggio  dei  livelli
dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo  e
trasmette al Parlamento, entro il 30  giugno  di  ciascun  anno,  una
relazione sulle relative risultanze.