Art. 14 (a).
                        Diritti dei cittadini
(( 1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture ))
(( e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini       ))
(( utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della       ))
(( sanita' definisce con proprio decreto, d'intesa con la          ))
(( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e ))
(( le province autonome i contenuti e le modalita' di utilizzo     ))
(( degli indicatori di qualita' dei servizi e delle prestazioni    ))
(( sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione ))
(( dell'assistenza, al diritto all'informazione, alle prestazioni  ))
(( alberghiere, nonche' dell'andamento delle attivita' di          ))
(( prevenzione delle malattie. A tal fine il Ministro della        ))
(( sanita', d'intesa con il Ministro dell'universita' e della      ))
(( ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro degli       ))
(( affari sociali, puo' avvalersi anche della collaborazione delle ))
(( universita', del Consiglio nazionale delle ricerche, delle      ))
(( organizzazioni rappresentative degli utenti e degli operatori   ))
(( del Servizio sanitario nazionale nonche' delle organizzazioni   ))
(( di volontariato e di tutela dei diritti.                        ))
  2.  Le  regioni utilizzano il suddetto sistema di indicatori per la
verifica,  anche  sotto  il  profilo  sociologico,  dello  stato   di
attuazione   dei   diritti   dei  cittadini,  per  la  programmazione
regionale, per la definizione degli investimenti  di  risorse  umane,
tecniche  e  finanziarie. Le regioni promuovono inoltre consultazioni
con i cittadini e  le  loro  organizzazioni  anche  sindacali  ed  in
particolare con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti
al fine di fornire e raccogliere informazioni sull'organizzazione dei
servizi.  Tali  soggetti  dovranno comunque essere sentiti nelle fasi
dell'impostazione  della  programmazione  e  verifica  dei  risultati
conseguiti e ogniqualvolta siano in discussione provvedimenti su tali
materie.  Le regioni determinano altresi' le modalita' della presenza
nelle strutture degli organismi  di  volontariato  e  di  tutela  dei
diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione
degli   stessi  presso  le  unita'  sanitarie  locali  e  le  aziende
ospedaliere.
  3. Il Ministro  della  sanita',  in  sede  di  presentazione  della
relazione  sullo  stato sanitario del Paese, riferisce in merito alla
tutela dei diritti dei cittadini con riferimento all'attuazione degli
indicatori di qualita'.
  4. Al fine di favorire l'orientamento dei  cittadini  nel  Servizio
sanitario   nazionale,  le  unita'  sanitarie  locali  e  le  aziende
ospedaliere  provvedono  ad   attivare   un   efficace   sistema   di
informazione   sulle   prestazioni   erogate,  sulle  tariffe,  sulle
modalita' di accesso  ai  servizi.  Le  aziende  individuano  inoltre
modalita'  di  raccolta  ed  analisi  dei  segnali di disservizio, in
collaborazione con le organizzazioni rappresentative  dei  cittadini,
con le organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti.
  Il  direttore generale dell'unita' sanitaria locale ed il direttore
generale dell'azienda ospedaliera convocano, almeno una volta l'anno,
apposita  conferenza  dei  servizi  quale  strumento  per  verificare
l'andamento  dei  servizi  anche  in  relazione  all'attuazione degli
indicatori di qualita' di cui  al  primo  comma,  e  per  individuare
ulteriori interventi tesi al miglioramento delle prestazioni. Qualora
il  direttore  generale  non  provveda, la conferenza viene convocata
dalla regione.
  5. Il direttore sanitario e il dirigente sanitario del servizio,  a
richiesta   degli   assistiti,  adottano  le  misure  necessarie  per
rimuovere i disservizi che incidono sulla  qualita'  dell'assistenza.
Al  fine  di  garantire  la  tutela  del cittadino avverso gli atti o
comportamenti con i quali si nega o si limita  la  fruibilita'  delle
prestazioni  di  assistenza  sanitaria,  sono  ammesse  osservazioni,
opposizioni, denunce o reclami  in  via  amministrativa,  redatti  in
carta  semplice, da presentarsi entro quindici giorni, dal momento in
cui l'interessato abbia avuto conoscenza  dell'atto  o  comportamento
contro  cui  intende osservare od opporsi, da parte dell'interessato,
dei suoi parenti o affini,  degli  organismi  di  volontariato  o  di
tutela  dei  diritti  accreditati  presso  la  regione competente, al
direttore generale dell'unita' sanitaria locale  o  dell'azienda  che
decide  in  via definitiva o comunque provvede entro quindici giorni,
sentito il direttore  sanitario.  La  presentazione  delle  anzidette
osservazioni   ed   opposizioni   non   impedisce   ne'  preclude  la
proposizione di impugnative in via giurisdizionale.
(( 6. Al fine di favorire l'esercizio del diritto di libera scelta ))
(( del medico e del presidio di cura, il Ministero della sanita'   ))
(( cura la pubblicazione dell'elenco di tutte le istituzioni       ))
(( pubbliche e private che erogano prestazioni di alta             ))
(( specialita', con l'indicazione delle apparecchiature di alta    ))
(( tecnologia in dotazione nonche' delle tariffe praticate per le  ))
(( prestazioni piu' rilevanti. La prima pubblicazione e'           ))
(( effettuata entro il 31 dicembre 1993.                           ))
(( 7. E' favorita la presenza e l'attivita', all'interno delle     ))
(( strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di       ))
(( tutela dei diritti. A tal fine le unita' sanitarie locali e le  ))
(( aziende ospedaliere stipulano con tali organismi, senza oneri a ))
(( carico del Fondo sanitario regionale, accordi o protocolli che  ))
(( stabiliscano gli ambiti e le modalita' della collaborazione,    ))
(( fermo restando il diritto alla riservatezza comunque garantito  ))
(( al cittadino e la non interferenza nelle scelte professionali   ))
(( degli operatori sanitari; le aziende e gli organismi di         ))
(( volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi       ))
(( comuni per favorire l'adeguamento delle strutture e delle       ))
(( prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini. I rapporti   ))
(( tra aziende ed organismi di volontariato che esplicano funzioni ))
(( di servizio o di assistenza gratuita all'interno delle          ))
(( strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla     ))
(( legge 11 agosto 1991, n. 266 (b), e dalle leggi regionali      ))
(( attuative.                                                      ))
  8. Le regioni, le unita' sanitarie locali e le aziende  ospedaliere
promuovono  iniziative di formazione e di aggiornamento del personale
adibito al contatto con il pubblico sui temi inerenti la  tutela  dei
diritti  dei  cittadini,  da  realizzare  anche  con il concorso e la
collaborazione delle rappresentanze professionali e sindacali.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 15 del D.Lgs. n. 517/1993.
             (b)  La  legge  n.  266/1991  e'  la  legge  quadro  sul
          volontariato.