Art. 18. 
               Finanziamento delle camere di commercio 
 
  1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede
mediante: 
a) i contributi a carico del bilancio dello Stato quale corrispettivo
   per l'esercizio di funzioni di interesse generale svolte per conto
   della pubblica amministrazione; 
b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 3, 4 e 5; 
c)  i  proventi  derivanti  dalla  gestione  di  attivita'  e   dalla
prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; 
d) le entrate e i contributi derivanti da  leggi  statali,  da  leggi
   regionali,  da  convenzioni   o   previsti   in   relazione   alle
   attribuzioni delle camere di commercio; 
e) i diritti di  segreteria  sull'attivita'  certificativa  svolta  e
   sulla iscrizione in ruoli, elenchi,  registri  e  albi  tenuti  ai
   sensi delle disposizioni vigenti; 
f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di
enti pubblici e privati; 
g) altre entrate e altri contributi. 
  2. Le voci e gli importi dei diritti  di  segreteria  di  cui  alla
lettera e) del comma 1 sono modificati e aggiornati con  decreto  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei costi medi  di
gestione e di fornitura dei relativi servizi. 
  3. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, determina e aggiorna,  con  proprio
decreto, da emanare entro il 30 giugno dell'anno precedente,  sentite
l'Unioncamere  e  le   organizzazioni   di   categoria   maggiormente
rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di
cui all'articolo 34 del  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e
successive modificazioni, dovuto ad ogni singola camera di  commercio
e a carico di ogni impresa iscritta o annotata nei  registri  di  cui
all'articolo 8. 
  4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in  base  al
seguente metodo: 
a) individuazione   del   fabbisogno   finanziario   necessario   per
   l'espletamento  dei  servizi  che  il  sistema  delle  camere   di
   commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in
   relazione  alle  funzioni  amministrative  ed  economiche  di  cui
   all'articolo 2, nonche' a quelle attribuite dallo  Stato  e  dalle
   regioni; 
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla  lettera  a)  di  una  quota
   calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di  efficienza  del
   sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni
   amministrative, sentita l'Unioncamere; 
c) copertura del  fabbisogno  determinato  secondo  quanto  stabilito
   dalle lettere a) e b) mediante diritti annuali fissi per le  ditte
   individuali, le societa' di persone, le societa' cooperative  e  i
   consorzi, e diritti annuali differenziati in relazione al capitale
   sociale per le altre societa'. 
  5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una  quota  del
diritto annuale da riservare ad un fondo  di  perequazione  istituito
presso l'Unioncamere, nonche' criteri per la ripartizione  del  fondo
stesso tra le camere di commercio, al fine  di  rendere  omogeneo  su
tutto  il  territorio   nazionale   l'espletamento   delle   funzioni
amministrative attribuite da  leggi  dello  Stato  al  sistema  delle
camere di commercio. 
  6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo  l'aumento
della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della
circoscrizione territoriale di competenza, le  camere  di  commercio,
sentite le associazioni di categoria maggiormente  rappresentative  a
livello  provinciale,  possono  aumentare   per   gli   esercizi   di
riferimento la misura del diritto annuale fino a un  massimo  del  20
per cento. 
 
          Nota all'art. 18:
             -  Il  testo  dell'art.  34   del   D.L.   n.   786/1981
          (Disposizioni in materia di finanza locale), come da ultimo
          modificato   dall'art.  3  del  D.L.  n.  357/1987,  e'  il
          seguente:
             "Art. 34. - A decorrere dall'anno 1982  ed  al  fine  di
          accrescere  gli  interventi  promozionali  in  favore delle
          piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto  annuale
          a carico di tutte le ditte che svolgono attivita' economica
          iscritte  agli  albi  e  ai  registri tenuti dalle predette
          camere,   determinato   nelle   seguenti   misure:    ditte
          individuali,  societa'  di  persone,  societa' cooperative,
          consorzi:  L.    20.000;  societa'  con  capitale   sociale
          deliberato  fino  a  200 milioni:   L. 30.000; societa' con
          capitale sociale deliberato  da  oltre  200  milioni  a  un
          miliardo:  L.  40.000;  societa' con capitale deliberato da
          oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con  aumento  di
          L.  10.000  per  ogni  10  miliardi  di capitale in piu', o
          frazione di 10 miliardi.
             Nel caso che la ditta abbia piu'  esercizi  commerciali,
          industriali o di altre attivita' economiche in province di-
          verse  da  quella  della sede principale, e' inoltre dovuto
          per ogni provincia, nella quale abbia almeno un  esercizio,
          un  diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la
          ditta medesima.
             Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti
          si fara' luogo  alla  riscossione,  mediante  emissione  di
          apposito  ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo
          unico  approvato  con  D.P.R.  15  maggio  1963,  n.   858,
          applicando  una  sovratassa pari al 5 per cento del diritto
          dovuto  per  ogni  mese  di  ritardo  o  frazione  di  mese
          superiore a quindici giorni".