Art. 20. Segretario generale 1. Al segretario generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, competono le funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il segretario generale sovraintende altresi' al personale delle camere di commercio. 2. Il segretario generale, su designazione della giunta, e' nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato tra gli iscritti in un apposito elenco. 3. Nell'elenco di cui al comma 2 possono essere iscritti, a domanda: a) i dirigenti delle camere di commercio, dell'Unioncamere e di altre amministrazioni o enti pubblici che, oltre ad essere in possesso dei requisiti professionali individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, siano iscritti all'albo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) i soggetti in possesso del diploma di laurea in materie giuridico-economiche, dotati della necessaria professionalita' e in ogni caso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, provenienti da imprese pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali. 4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' ai principi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono definiti criteri e modalita' per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo e per la tenuta dell'elenco medesimo. 5. Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, e' consentito il rientro nei ruoli dell'amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere all'ampliamento della pianta organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 3 vengano nominati segretari generali. Nulla e' innovato in ordine alla posizione giuridica e funzionale attribuita ai segretari generali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni.
Note all'art. 20: - Il testo dell'art. 27, comma 2, del citato D.Lgs. n. 29/1993 e' il seguente: "Art. 27 (Norma di richiamo). (Omissis). 2. Per gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1, le attribuzioni ed i provvedimenti che le disposizioni del presente capo demandano al dirigente generale sono di competenza dei dirigenti preposti agli uffici del livello piu' elevato. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento e' sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale". - Il testo dell'art. 23 del citato D.Lgs. n. 29/1993 e' il seguente: "Art. 23 (Albo dei dirigenti). - 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica un albo dei dirigenti in servizio nelle amministrazioni pubbliche, comprensivo del relativo curriculum, a fini conoscitivi e per consentire l'attuazione della disciplina in materia di mobilita'. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede a definire le modalita' di costituzione e di tenuta dell'albo di cui al comma 1". - Il testo dell'art. 19, comma 1, del citato D.Lgs. n. 29/1993 e' il seguente: "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacita' professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3". - La legge n. 557/1971 reca: "Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato".