Art. 21. Disposizioni in materia di responsabilita' 1. Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli impiegati civili dello Stato. 2. L'azione di responsabilita' si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere e' personale e non si estende agli eredi.