Art. 27 
                Usi delle acque irrigue e di bonifica 
 
  1.  I  consorzi  di  bonifica  ed  irrigazione  nell'ambito   delle
competenze definite dalla  legge,  hanno  facolta'  di  realizzare  e
gestire  le  reti  a  prevalente  scopo  irriguo,  gli  impianti  per
l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali
e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di  bonifica  e,
previa domanda alle competenti autorita', corredata dal  progetto  di
massima delle opere da realizzare, hanno facolta'  di  utilizzare  le
acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino
la restituzione delle acque e siano  compatibili  con  le  successive
utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica  e
l'approvvigionamento di imprese  produttive.  L'autorita'  competente
esprime entro sessanta giorni la propria determinazione. Il  predetto
termine  e'  interrotto  una  sola  volta  qualora  l'amministrazione
richieda integrazioni della  documentazione  allegata  alla  domanda,
decorrendo nuovamente nei limiti  di  trenta  giorni  dalla  data  di
presentazione  della  documentazione  integrativa.   Trascorso   tale
termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi
i consorzi sono obbligati al pagamento dei  relativi  canoni  per  le
quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi
le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo  36  del  testo
unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
  2. I rapporti tra i  consorzi  di  bonifica  ed  irrigazione  ed  i
soggetti che praticano gli usi di cui al comma I sono regolati  dalle
disposizioni di cui al capo I del  titolo  VI  del  regio  decreto  8
maggio 1904, n. 368. 
  3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed  irrigazione,
utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi,
anche se depurati e compatibili con  l'uso  irriguo,  provenienti  da
insediamenti  di  qualsiasi  natura,  deve  contribuire  alle   spese
consortili in proporzione al beneficio ottenuto. 
 
          Note all'art. 27:
             -  Il  testo  del  secondo comma dell'art. 36 del citato
          R.D. n.  1775/1933 e' il seguente:
             "Art. 36.
             (Omissis).
             Alle concessioni di  derivazione  ad  uso  promiscuo  di
          irrigazione  e  di  forza motrice si applica il canone piu'
          elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una  parte  dell'acqua
          derivata,  il canone piu' elevato si applica a questa parte
          soltanto e all'altra il canone normale.
             (Omissis)".
             - Il titolo  VI  e  il  capo  I  del  R.D.  n.  368/1904
          (Regolamento  per la esecuzione del testo unico della legge
          22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333,
          sulle bonificazioni delle paludi e  dei  terreni  paludosi)
          recano    rispettivamente   disposizioni   di   polizia   e
          disposizioni  per   la   conservazione   delle   opere   di
          bonificamento e loro pertinenze.