Art. 27
Usi delle acque irrigue e di bonifica
1. I consorzi di bonifica ed irrigazione nell'ambito delle
competenze definite dalla legge, hanno facolta' di realizzare e
gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per
l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali
e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e,
previa domanda alle competenti autorita', corredata dal progetto di
massima delle opere da realizzare, hanno facolta' di utilizzare le
acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino
la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive
utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e
l'approvvigionamento di imprese produttive. L'autorita' competente
esprime entro sessanta giorni la propria determinazione. Il predetto
termine e' interrotto una sola volta qualora l'amministrazione
richieda integrazioni della documentazione allegata alla domanda,
decorrendo nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla data di
presentazione della documentazione integrativa. Trascorso tale
termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi
i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le
quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi
le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i
soggetti che praticano gli usi di cui al comma I sono regolati dalle
disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8
maggio 1904, n. 368.
3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione,
utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi,
anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da
insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese
consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
Note all'art. 27:
- Il testo del secondo comma dell'art. 36 del citato
R.D. n. 1775/1933 e' il seguente:
"Art. 36.
(Omissis).
Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di
irrigazione e di forza motrice si applica il canone piu'
elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua
derivata, il canone piu' elevato si applica a questa parte
soltanto e all'altra il canone normale.
(Omissis)".
- Il titolo VI e il capo I del R.D. n. 368/1904
(Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge
22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333,
sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi)
recano rispettivamente disposizioni di polizia e
disposizioni per la conservazione delle opere di
bonificamento e loro pertinenze.