Art. 27 Usi delle acque irrigue e di bonifica 1. I consorzi di bonifica ed irrigazione nell'ambito delle competenze definite dalla legge, hanno facolta' di realizzare e gestire le reti a prevalente scopo irriguo, gli impianti per l'utilizzazione in agricoltura di acque reflue, gli acquedotti rurali e gli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica e, previa domanda alle competenti autorita', corredata dal progetto di massima delle opere da realizzare, hanno facolta' di utilizzare le acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive. L'autorita' competente esprime entro sessanta giorni la propria determinazione. Il predetto termine e' interrotto una sola volta qualora l'amministrazione richieda integrazioni della documentazione allegata alla domanda, decorrendo nuovamente nei limiti di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Trascorso tale termine, la diversa utilizzazione si intende consentita. Per tali usi i consorzi sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma I sono regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368. 3. Chiunque, non associato ai consorzi di bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.
Note all'art. 27: - Il testo del secondo comma dell'art. 36 del citato R.D. n. 1775/1933 e' il seguente: "Art. 36. (Omissis). Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e di forza motrice si applica il canone piu' elevato. Se l'uso promiscuo riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone piu' elevato si applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale. (Omissis)". - Il titolo VI e il capo I del R.D. n. 368/1904 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) recano rispettivamente disposizioni di polizia e disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze.