Art. 28 
                      Usi agricoli delle acque 
 
  1. Nei periodi di siccita' e comunque  nei  casi  di  scarsita'  di
risorse idriche, durante i quali si procede  alla  regolazione  delle
derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il  consumo  umano,
la priorita' dell'uso agricolo. 
  2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 3,  comma  3,  della
presente  legge,  si  proceda  alla  regolazione  delle  derivazioni,
l'amministrazione  competente,  sentiti  i  soggetti  titolari  delle
concessioni di  derivazione,  assume  il  relativo  provvedimento  in
conformita' alle determinazioni adottate dal Comitato dei ministri di
cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989,  n.  183,  e
successive modificazioni. 
  3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di
fondi agricoli o di singoli edifici e' libera. 
  4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione
di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi  manufatti  e'
regolata dalle leggi in materia di  edilizia,  di  costruzioni  nelle
zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali. 
  5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per  gli  usi  domestici
come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico  delle
disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti  elettrici,
approvato  con  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,  resta
disciplinata dalla medesima  disposizione,  purche'  non  comprometta
l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3. 
 
          Note all'art. 28:
             - Per il testo del comma 2, dell'art.  4,  della  citata
          legge n.  183/1989 si veda nelle note all'art. 4.
             -  Il  testo  del  secondo comma dell'art. 93 del citato
          R.D. n.  1775/1933 e' il seguente:
             "Art. 93.
            (Omissis).
             Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a
          tutela  della  pubblica  amministrazione,  a  norma   degli
          articoli  seguenti,  ha facolta', per gli usi domestici, di
          estrarre  ed  utilizzare  liberamente,  anche   con   mezzi
          meccanici,  le  acque  sotterranee  nel  suo fondo, purche'
          osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
            (Omissis)".