Art. 28
Usi agricoli delle acque
1. Nei periodi di siccita' e comunque nei casi di scarsita' di
risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle
derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano,
la priorita' dell'uso agricolo.
2. Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
presente legge, si proceda alla regolazione delle derivazioni,
l'amministrazione competente, sentiti i soggetti titolari delle
concessioni di derivazione, assume il relativo provvedimento in
conformita' alle determinazioni adottate dal Comitato dei ministri di
cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni.
3. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di
fondi agricoli o di singoli edifici e' libera.
4. La raccolta di cui al comma 3 non richiede licenza o concessione
di derivazione di acque; la realizzazione dei relativi manufatti e'
regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle
zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali.
5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici
come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta
disciplinata dalla medesima disposizione, purche' non comprometta
l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 3.
Note all'art. 28:
- Per il testo del comma 2, dell'art. 4, della citata
legge n. 183/1989 si veda nelle note all'art. 4.
- Il testo del secondo comma dell'art. 93 del citato
R.D. n. 1775/1933 e' il seguente:
"Art. 93.
(Omissis).
Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a
tutela della pubblica amministrazione, a norma degli
articoli seguenti, ha facolta', per gli usi domestici, di
estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi
meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purche'
osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.
(Omissis)".