Art. 29 
                      Acque per usi industriali 
 
  1.  Al  primo  comma  dell'articolo  21  del  testo   unico   delle
disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti  elettrici,
approvato  con  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,   come
modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 
275, le parole: "per usi industriali diversi" sono soppresse. 
  2. Dopo il primo comma dell'articolo  21  del  citato  testo  unico
approvato con regio decreto n. 1775 del  1933,  come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente: 
"Le  concessioni  di  grandi  derivazioni  ad  uso  industriale  sono
stipulate per una durata non superiore ad  anni  quindici  e  possono
essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico  mediante  il
riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi  e  temporali
che dovranno essere stabiliti in sede di  concessione,  tenuto  conto
delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico". 
 
          Nota all'art. 29:
             -  Il  testo  dell'art. 21 del citato R.D. n. 1775/1933,
          come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 275/1993  e  come
          ulteriormente   modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
             "Art. 21. - Le concessioni di grandi derivazioni ad  uso
          di forza motrice, per usi ittiogenici e per costituzione di
          scorte idriche, si fanno per per una durata non maggiore di
          anni   sessanta;   quelle  di  grandi  derivazioni  ad  uso
          potabile, d'irrigazione o bonifica, non possono eccedere la
          durata  di  anni  settanta;  le  concessioni   di   piccole
          derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta.
            Le  concessioni  di grandi derivazioni ad uso industriale
          sono  stipulate  per  una  durata  non  superiore  ad  anni
          quindici  e  possono essere condizionate alla attuazione di
          risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua,
          nei termini quantitativi e temporali  che  dovranno  essere
          stabiliti  in  sede  di  concessione,  tenuto  conto  delle
          migliori tecnologie applicabili al caso specifico
             Il Ministro dei lavori pubblici,  sentito  il  Consiglio
          superiore,  tenuto  conto dello scopo prevalente, determina
          la specie e la durata di ciascuna concessione.
             Giusta il disposto dell'art. 8  del  testo  unico  sulle
          ferrovie  concesse  alla  industria  privata, approvato con
          R.D. 9 maggio 1912, n.   1447;  le  derivazioni  posteriori
          alla  legge  12  luglio  1908,  n.  444,  accordate  ad  un
          concessionario  di  ferrovia  pubblica  per  l'applicazione
          della   trazione  elettrica,  conservano  la  durata  della
          concessione  della  ferrovia  e  ne   costituiscono   parte
          integrante.
             La  stessa  disposizione  e'  applicabile alle tramvie a
          trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del citato testo
          unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di
          funicolari,  funivie,  filovie  ed  ascensori  in  servizio
          pubblico".