Art. 29
Acque per usi industriali
1. Al primo comma dell'articolo 21 del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come
modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n.
275, le parole: "per usi industriali diversi" sono soppresse.
2. Dopo il primo comma dell'articolo 21 del citato testo unico
approvato con regio decreto n. 1775 del 1933, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente:
"Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale sono
stipulate per una durata non superiore ad anni quindici e possono
essere condizionate alla attuazione di risparmio idrico mediante il
riciclo o il riuso dell'acqua, nei termini quantitativi e temporali
che dovranno essere stabiliti in sede di concessione, tenuto conto
delle migliori tecnologie applicabili al caso specifico".
Nota all'art. 29:
- Il testo dell'art. 21 del citato R.D. n. 1775/1933,
come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 275/1993 e come
ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"Art. 21. - Le concessioni di grandi derivazioni ad uso
di forza motrice, per usi ittiogenici e per costituzione di
scorte idriche, si fanno per per una durata non maggiore di
anni sessanta; quelle di grandi derivazioni ad uso
potabile, d'irrigazione o bonifica, non possono eccedere la
durata di anni settanta; le concessioni di piccole
derivazioni non possono eccedere la durata di anni trenta.
Le concessioni di grandi derivazioni ad uso industriale
sono stipulate per una durata non superiore ad anni
quindici e possono essere condizionate alla attuazione di
risparmio idrico mediante il riciclo o il riuso dell'acqua,
nei termini quantitativi e temporali che dovranno essere
stabiliti in sede di concessione, tenuto conto delle
migliori tecnologie applicabili al caso specifico
Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore, tenuto conto dello scopo prevalente, determina
la specie e la durata di ciascuna concessione.
Giusta il disposto dell'art. 8 del testo unico sulle
ferrovie concesse alla industria privata, approvato con
R.D. 9 maggio 1912, n. 1447; le derivazioni posteriori
alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un
concessionario di ferrovia pubblica per l'applicazione
della trazione elettrica, conservano la durata della
concessione della ferrovia e ne costituiscono parte
integrante.
La stessa disposizione e' applicabile alle tramvie a
trazione meccanica in virtu' dell'art. 273 del citato testo
unico e alle derivazioni concesse per trazione elettrica di
funicolari, funivie, filovie ed ascensori in servizio
pubblico".