Art. 30. 
     (Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico) 
  1. Tenuto conto dei principi di cui alla presente legge e del piano
energetico nazionale, nonche' degli indirizzi  per  gli  usi  plurimi
delle risorse idriche di cui all'articolo 4,  comma  1,  lettera  b),
della presente  legge,  il  CIPE,  su  iniziativa  del  Comitato  dei
ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio  1989,
n. 183, e successive modificazioni, sentite le Autorita'  di  bacino,
disciplina: 
   a) la  produzione  al  fine  della  cessione  di  acqua  dissalata
conseguita  nei  cicli  di  produzione  delle   centrali   elettriche
costiere; 
   b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi  idroelettrici  per
fronteggiare situazioni di emergenza idrica; 
   c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della  quantita'  e
della qualita' delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico. 
 
          Nota all'art. 30:
             - Per il titolo della citata legge n. 183/1989  si  veda
          nelle note all'art. 4.