Art. 30.
(Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)
1. Tenuto conto dei principi di cui alla presente legge e del piano
energetico nazionale, nonche' degli indirizzi per gli usi plurimi
delle risorse idriche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b),
della presente legge, il CIPE, su iniziativa del Comitato dei
ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989,
n. 183, e successive modificazioni, sentite le Autorita' di bacino,
disciplina:
a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata
conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche
costiere;
b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per
fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantita' e
della qualita' delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
Nota all'art. 30:
- Per il titolo della citata legge n. 183/1989 si veda
nelle note all'art. 4.