Art. 30. (Utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico) 1. Tenuto conto dei principi di cui alla presente legge e del piano energetico nazionale, nonche' degli indirizzi per gli usi plurimi delle risorse idriche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della presente legge, il CIPE, su iniziativa del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentite le Autorita' di bacino, disciplina: a) la produzione al fine della cessione di acqua dissalata conseguita nei cicli di produzione delle centrali elettriche costiere; b) l'utilizzazione dell'acqua invasata a scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di emergenza idrica; c) la difesa e la bonifica per la salvaguardia della quantita' e della qualita' delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.
Nota all'art. 30: - Per il titolo della citata legge n. 183/1989 si veda nelle note all'art. 4.