Art. 15. 1. Le norme del presente regolamento non si applicano agli embrioni raccolti, trattati e immagazzinati anteriormente al 1 gennaio 1991. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri PALADIN, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1994 Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 19