Art. 15. 
  1. Le norme del presente regolamento non si applicano agli embrioni
raccolti, trattati e immagazzinati anteriormente al 1 gennaio 1991. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 11 febbraio 1994 
                              SCALFARO 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                             PALADIN, Ministro per il 
                                  coordinamento delle politiche 
                                    comunitarie e gli affari 
                                    regionali 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1994 
  Atti di Governo, registro n. 90, foglio n. 19