Art. 13. 
  1. Agli scambi di sperma di animali della specie suina si applicano
le disposizioni di cui ai capi IV e  V  del  decreto  legislativo  30
gennaio 1993, n. 28. 
 
          Nota all'articolo 13:
             -  Per  il riferimento al decreto legislativo 30 gennaio
          1993, n.  28, vedi nota all'art. 2.