Art. 14. 
  1. Qualora una malattia contagiosa degli animali che  possa  essere
propagata dallo sperma si manifesti o si estenda, o se  altri  motivi
di polizia sanitaria tali da compromettere  lo  stato  sanitario  del
patrimonio zootecnico nazionale lo  giustifichino,  si  applicano  le
misure di salvaguardia consentite dalle disposizioni  in  materia  di
scambi se e' interessato il territorio di uno Stato membro  o  quelle
in materia di importazione se e' interessato  tutto  o  in  parte  il
territorio di un Paese terzo. 
  2. Le misure di cui al comma 1 e la  loro  revoca  sono  comunicate
immediatamente agli altri Stati membri ed  alla  Commissione  con  le
relative motivazioni.