Art. 14. 1. Qualora una malattia contagiosa degli animali che possa essere propagata dallo sperma si manifesti o si estenda, o se altri motivi di polizia sanitaria tali da compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico nazionale lo giustifichino, si applicano le misure di salvaguardia consentite dalle disposizioni in materia di scambi se e' interessato il territorio di uno Stato membro o quelle in materia di importazione se e' interessato tutto o in parte il territorio di un Paese terzo. 2. Le misure di cui al comma 1 e la loro revoca sono comunicate immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione con le relative motivazioni.