Art. 15. 
  1. Gli esperti veterinari della Commissione delle Comunita' europee
possono procedere, in collaborazione con le  autorita'  competenti  e
con l'assistenza  necessaria,  a  controlli  in  loco  ove  cio'  sia
necessario per l'applicazione uniforme delle disposizioni comunitarie
in materia. 
  2. Il Ministero della sanita' adotta le misure necessarie per tener
conto  dei  risultati   di   tale   controllo   comunicatigli   dalla
Commissione.