ART. 22. 
             (Norme per l'informazione del consumatore). 
   1. Alla legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate  le  seguenti
modificazioni e integrazioni: 
   a) il comma 2 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
   " 2. Con decreto del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro  per  il  coordinamento
delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e  giustizia,
sono emanate le norme di attuazione del comma  1  anche  al  fine  di
assicurarne, per i prodotti  provenienti  da  Paesi  della  CEE,  una
applicazione compatibile  con  i  principi  di  diritto  comunitario,
precisando le categorie di prodotti o le modalita'  di  presentazione
per le quali non e' obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle
lettere a)  e  b)  del  comma  1.  Tali  disposizioni  di  attuazione
disciplineranno inoltre i casi in cui sara' consentito  riportare  in
lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di  cui
al comma 1"; 
   b) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole "di  cui  al  comma  1"
sono aggiunte le parole: "e le norme di attuazione di  cui  al  comma
2"; 
   c) il comma 5 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
   "5. Le indicazioni  di  cui  al  comma  1  devono  figurare  sulle
confezioni o sulle etichette dei prodotti nel  momento  in  cui  sono
posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui  alla  lettera
e) del comma 1 possono essere riportate, anziche' sulle confezioni  o
sulle etichette dei prodotti, su  altra  documentazione  illustrativa
che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi"; 
   d) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
   "ART. 1-bis. (Deroga). - 1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si
applicano ai prodotti soggetti a  specifiche  direttive  o  ad  altre
disposizioni  comunitarie  e  alle  relative   norme   nazionali   di
recepimento"; 
   e) il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
   "1. E' vietato il commercio sul territorio nazionale di  qualsiasi
prodotto  o  confezione  di  prodotto  che  non  riporti,  in   forme
chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui  all'articolo
1, secondo le modalita' stabilite dalle norme di attuazione di cui al
comma 2 del medesimo articolo 1". 
 
          Nota all'art. 22:
             - La legge 10  aprile  1991,  n.  126,  reca  norme  per
          l'informazione del consumatore. Il testo degli artt. 1 e 2,
          precedente  alle  modifiche apportate dalla presente legge,
          e' il seguente:
             "Art. 1 (Informazione del consumatore). - 1. I  prodotti
          o  le  confezioni  dei  prodotti  destinati  al consumatore
          commercializzati sul territorio nazionale devono  riportare
          in  lingua  italiana  indicazioni  chiaramente  visibili  e
          leggibili relative:
               a)   alla  denominazione  legale  o  merceologica  del
          prodotto;
               b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del
          produttore o di un importatore  stabilito  nella  Comunita'
          economica europea;
               c)  all'eventuale presenza di materiali o sostanze che
          possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
               d) ai materiali impiegati e ai metodi  di  lavorazione
          ove   questi   siano  determinati  per  la  qualita'  o  le
          caratteristiche merceologiche del prodotto;
               e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e  alla
          destinazione   d'uso  ove  utili  a  fini  di  fruizione  o
          sicurezza del prodotto.
             2.  Con  decreto  del   Ministro   dell'industria,   del
          commercio  e dell'artigianato, da emanare entro centottanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, sono stabilite le norme di attuazione del comma 1.
             3.  resta  ferma la normativa in materia di informazione
          al consumatore vigente alla data di entrata in vigore della
          presente legge.
             4. Ai prodotti o alle  confezioni  dei  prodotti  per  i
          quali   la  vigente  normativa  non  prevede  l'obbligo  di
          riportare in termini chiaramente visibili e leggibili una o
          piu' indicazioni di cui al comma 1 o  non  prevede  per  le
          medesime   indicazioni   l'obbligo   di  uso  della  lingua
          italiana, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
             5.   i   prodotti   e   le   confesioni   dei   prodotti
          commercializzati  sul  territorio  nazionale per i quali la
          vigente  normativa  impone  di  riportare  indicazioni  per
          l'informazione del consumatore devono riportare le medesime
          indicazioni  in  lingua  italiana  e  in  forma chiaramente
          visibili e leggibili".
             "Art. 2 (Sanzioni). - 1. E'  vietato  il  commercio  sul
          territorio  nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di
          prodotto che non riproduca in lingua italiana  e  in  forme
          chiaramente  visibili  e  leggibili  le  indicazioni di cui
          all'articolo 1.
             2.  Fatto  salvo  quanto  previsto   dal   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 224, per
          quanto  attiene  alle  responsabilita'  del  produttore,  i
          contravvettori  al  divieto  di cui al comma 1 del presente
          articolo sono puniti con  una  sanzione  amministrativa  da
          lire  un  milione a lire cinquanta milioni. La misura della
          sanzione e' determinata,  in  ogni  singolo  caso,  facendo
          riferimento  al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al
          numero delle unita' poste in vendita".