Art. 23 Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco per uso orale, nonche' disposizioni in materia di etichettatura degli altri prodotti da fumo 1. In attuazione della direttiva del Consiglio 92/41/CEE, e' vietata l'immissione in commercio di prodotti del tabacco destinati ad uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti interamente o parzialmente da tabacco, presentato sotto forma di polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste presentazioni, oppure sotto una forma che richiami un prodotto commestibile. 2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della sanita', sono dettate le disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei tabacchi lavorati, conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio 92/41/CEE. L'applicazione delle predette disposizioni sara' fissata per una data anteriore al 30 giugno 1994. 3. La commercializzazione dei prodotti del tabacco esistenti al 1 gennaio 1994 e non conformi alle prescrizioni attuative della direttiva del Consiglio 92/41/CEE, relative al condizionamento ed all'etichettatura di tali prodotti secondo le condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 2, e' consentita fino al 31 dicembre 1994. 4. Salvo il disposto del comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 90 milioni chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco recanti un condizionamento o un'etichettatura non conforme alle prescrizioni dettate dall'articolo 46 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dal presente articolo o dai relativi decreti di attuazione, nonche' chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco per uso orale di cui al comma 1 del presente articolo. 5. Le disposizioni tecniche di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai prodotti assimilati ai tabacchi lavorati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76.
Note all'art. 23: - La direttiva 92/41/CEE e' pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 158 dell'11 giugno 1992. - La legge 7 marzo 1985, n. 76, reca norme sul sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati. L'art. 3 recita: "Art. 3. - Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2, a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente: 1) di una fascia di tabacco naturale; 2) di una fascia e di una sottofascia di tabacco, entrambe di tabacco ricostituito; 3) di una fascia di tabacco ricostituito. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell'articolo 2. In deroga al precedente comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere d) o e) del secondo comma dell'articolo 2".