Art. 23 
Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco per
uso orale, nonche' disposizioni in  materia  di  etichettatura  degli
                       altri prodotti da fumo 
 
  1. In  attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  92/41/CEE,  e'
vietata l'immissione in commercio di prodotti del  tabacco  destinati
ad uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti
interamente o parzialmente da  tabacco,  presentato  sotto  forma  di
polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste
presentazioni, oppure  sotto  una  forma  che  richiami  un  prodotto
commestibile. 
  2. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro della sanita', sono dettate le disposizioni tecniche per  il
condizionamento   e   l'etichettatura    dei    tabacchi    lavorati,
conformemente  alle  prescrizioni  della  direttiva   del   Consiglio
92/41/CEE. L'applicazione delle predette disposizioni  sara'  fissata
per una data anteriore al 30 giugno 1994. 
  3. La commercializzazione dei prodotti del tabacco esistenti al  1›
gennaio  1994  e  non  conformi  alle  prescrizioni  attuative  della
direttiva del Consiglio 92/41/CEE,  relative  al  condizionamento  ed
all'etichettatura di tali prodotti secondo  le  condizioni  stabilite
dal decreto di cui al comma 2, e'  consentita  fino  al  31  dicembre
1994. 
  4. Salvo il disposto  del  comma  3,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 90
milioni chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco recanti un
condizionamento o un'etichettatura  non  conforme  alle  prescrizioni
dettate dall'articolo 46 della legge 29 dicembre 1990,  n.  428,  dal
presente articolo o  dai  relativi  decreti  di  attuazione,  nonche'
chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco per uso  orale  di
cui al comma 1 del presente articolo. 
  5. Le disposizioni tecniche di cui al  comma  2  si  applicano,  in
quanto  compatibili,  anche  ai  prodotti  assimilati   ai   tabacchi
lavorati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76. 
 
           Note all'art. 23:
             -  La  direttiva  92/41/CEE  e'  pubblicata  in Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea n. L 158  dell'11  giugno
          1992.
             -  La  legge 7 marzo 1985, n. 76, reca norme sul sistema
          di imposizione fiscale  sui  tabacchi  lavorati.  L'art.  3
          recita:
             "Art.  3.  -  Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i
          prodotti costituiti parzialmente da  sostanze  diverse  dal
          tabacco,  ma  che rispondono agli altri criteri di cui alla
          lettera a) del secondo comma dell'articolo 2, a  condizione
          tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:
              1) di una fascia di tabacco naturale;
              2)  di  una  fascia  e  di  una sottofascia di tabacco,
          entrambe di tabacco ricostituito;
              3) di una fascia di tabacco ricostituito.
             Sono assimilati alle sigarette e al tabacco  da  fumo  i
          prodotti   costituiti   esclusivamente  o  parzialmente  da
          sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli  altri
          criteri  di  cui  alle  lettere  b)  e c) del secondo comma
          dell'articolo 2.
             In deroga  al  precedente  comma,  i  prodotti  che  non
          contengono  tabacco  non sono considerati tabacchi lavorati
          quando hanno una funzione esclusivamente medica.
             Sono assimilati al tabacco da fiuto  ed  al  tabacco  da
          masticare  i  prodotti  costituiti parzialmente da sostanze
          diverse dal tabacco, ma che rispondono agli  altri  criteri
          di cui alle lettere d) o e) del secondo comma dell'articolo
          2".