Art. 17. Determinazione dei distretti 1. Nella determinazione dei distretti si tiene conto dei seguenti criteri: a) il distretto scolastico deve corrispondere ad un ambito territoriale subprovinciale e ad una popolazione non superiore a 100.000 abitanti. Puo' estendersi fino a 200.000 nelle zone di intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico puo' avere estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali, di un distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte di diversa provincia. Nell'ambito dei distretti scolastici dovra', di regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle universita', delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica; b) nella delimitazione dell'area del distretto, si fa riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonche' alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico; c) si deve evitare lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi, a meno che non esistano i presupposti per l'istituzione nello stesso comune di piu' distretti.