Art. 18. 
                        Organi del distretto 
 
  1. L'organo di governo del distretto  scolastico  e'  il  consiglio
scolastico distrettuale. 
  2. Esso e' composto come segue: 
    a) tre rappresentanti del personale direttivo in  servizio  nelle
scuole  ed  istituti  statali  compresi  nel  distretto,  eletti  dal
corrispondente personale in servizio nelle medesime scuole; 
    b) cinque rappresentanti del personale docente di ruolo e non  di
ruolo in servizio nelle  scuole  ed  istituti  statali  compresi  nel
distretto, eletti dal  corrispondente  personale  in  servizio  nelle
medesime scuole; i seggi sono assegnati in modo tale da assicurare di
regola la rappresentanza dei diversi ordini di scuola  esistenti  nel
distretto; 
    c) un rappresentante del personale direttivo e uno del  personale
docente in servizio nelle scuole pareggiate, parificate, e legalmente
riconosciute  comprese  nel  distretto,  eletti  dal   corrispondente
personale in servizio nelle medesime scuole; 
    d) sette rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti
alle scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute
comprese nel distretto, riservando almeno un posto ai genitori  degli
alunni delle scuole non statali; 
    e)  tre  membri  non  appartenenti  al  personale  della  scuola,
residenti nel distretto,  designati  dalle  organizzazioni  sindacali
piu' rappresentative che organizzano sul piano nazionale i lavoratori
dipendenti; 
    f) due rappresentanti  dei  lavoratori  autonomi,  residenti  nel
distretto,  designati  dalle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative sul piano nazionale; 
    g) tre  rappresentanti,  residenti  nel  distretto,  delle  forze
sociali rappresentative di interessi generali,  di  cui  1  designato
dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  tra
gli imprenditori, e gli altri 2, designati dal consiglio provinciale,
che siano espressione di enti, associazioni e istituzioni  culturali,
i quali per  gli  scopi  perseguiti  e  i  risultati  ottenuti  siano
ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e al miglioramento  della
scuola; 
    h) sette rappresentanti eletti dagli  alunni  degli  istituti  di
istruzione secondaria superiore  statali,  pareggiati,  parificati  e
legalmente riconosciuti compresi nel distretto, riservando  un  posto
agli alunni delle scuole non statali, qualora esistenti; 
    i) tre rappresentanti dell'amministrazione  provinciale,  di  cui
uno riservato alla minoranza, eletti, anche al di fuori  del  proprio
seno, dal consiglio provinciale. Quando il territorio  del  distretto
interessa piu' provincie, i rappresentanti vengono  eletti  nel  modo
seguente: ogni consiglio provinciale elegge tre consiglieri,  di  cui
uno  riservato  alla  minoranza,  che   congiuntamente   eleggono   i
rappresentanti delle provincie nel consiglio scolastico distrettuale,
anche al di fuori del proprio seno  e  garantendo  la  rappresentanza
della minoranza; 
    l) due rappresentanti del  personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario di ruolo e non di ruolo in servizio nelle  scuole  statali
comprese  nel  distretto,  eletti  dal  corrispondente  personale  in
servizio nelle medesime scuole. 
  3. Del consiglio scolastico distrettuale  fanno  altresi'  parte  7
rappresentanti del comune, di cui 2 riservati alla minoranza, eletti,
anche fuori del proprio seno, dal consiglio comunale  del  comune  se
esso coincide col distretto. 
  4. Quando il territorio del distretto si estende su piu' comuni  il
numero dei rappresentanti e' elevato a 11, di cui  2  riservati  alla
minoranza. 
  5. Nei casi previsti  dal  precedente  comma  i  consigli  comunali
compresi nell'ambito del distretto provvedono ad eleggere ciascuno  3
consiglieri, di cui 1 riservato alla  minoranza,  che  congiuntamente
eleggono  i  rappresentanti   comunali   del   consiglio   scolastico
distrettuale, garantendo la rappresentanza della minoranza. 
  6. Se in un comune sono istituiti piu' distretti, esso avra'  sette
rappresentanti per ogni  distretto,  dei  quali  due  riservati  alla
minoranza. 
  7.  Qualora  nell'ambito  del   distretto   non   esistano   scuole
pareggiate, parificate e legalmente riconosciute i posti previsti per
i rappresentanti di cui al comma 2, lettera c) vanno ad aggiungersi a
quelli di cui alle lettere a) e b) e cade  la  riserva  di  cui  alla
lettera d) ultima parte. 
  8.  Il  consiglio  elegge  nel  proprio  ambito  il  presidente   a
maggioranza assoluta dei suoi componenti; qualora  non  si  raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione, il presidente  e'  eletto  a
maggioranza relativa dei votanti. 
  9. Il  consiglio  puo'  eleggere  nel  proprio  ambito  una  giunta
esecutiva. Essa e' composta dal presidente del  consiglio  scolastico
distrettuale, che la presiede, e da altri sei membri eletti, con voto
limitato a due nomi, dal consiglio stesso. 
  10. I compiti di segreteria sono svolti da  impiegati  appartenenti
ai ruoli del personale amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle
scuole ed istituti aventi sede nel distretto. 
  11. Il consiglio scolastico distrettuale resta  in  carica  per  un
triennio. Esso  si  riunisce  almeno  ogni  tre  mesi;  si  riunisce,
altresi', ogni qualvolta almeno  un  terzo  dei  suoi  componenti  ne
faccia richiesta. 
  12. Le designazioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g)  nonche'
l'elezione  dei  rappresentanti  dei  comuni   sono   richieste   dal
provveditore agli studi alle organizzazioni e agli  enti  interessati
all'atto in cui vengono indette le elezioni dei membri indicati nelle
lettere a), b), c) e d) del comma 2. La richiesta  deve  indicare  la
data nella quale si svolgeranno tali elezioni. 
  13. Il presidente del consiglio scolastico distrettuale rappresenta
il distretto, mantiene i rapporti per i problemi di comune  interesse
con i  comuni,  la  provincia  e  la  regione  a  cui  appartiene  il
territorio del distretto, nonche' con gli organi dell'amministrazione
scolastica periferica e con le istituzioni scolastiche  ed  educative
operanti nel territorio distrettuale. 
  14. I presidenti dei consigli scolastici distrettuali di uno stesso
comune o di una stessa provincia possono  riunirsi  per  esaminare  i
problemi di comune interesse. A tali riunioni possono  partecipare  i
competenti assessori comunali, provinciali  e  regionali,  nonche'  i
rappresentanti dell'amministrazione scolastica periferica. 
  15. La giunta esecutiva prepara i lavori del  consiglio  scolastico
distrettuale, fissa l'ordine del giorno  e  cura  l'esecuzione  delle
delibere del consiglio stesso. 
  16. Le funzioni di segretario del  consiglio  sono  attribuite  dal
presidente ad uno dei membri del consiglio stesso.