Art. 11. Domanda 1. La domanda di conferimento di concessione di coltivazione deve essere presentata al distretto minerario competente, che ne trasmette copia al Ministero e ne cura l'istruttoria. 2. Alla domanda vanno allegati: il piano topografico; la relazione geomineraria; il programma dei lavori. Non sono richiesti gli adempimenti in materia di comunicazione e certificazione antimafia, previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55. 3. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, cura la pubblicazione della stessa, unitamente agli allegati di cui al comma 2 del presente articolo, nell'albo pretorio del comune e, a cura dell'interessato, nel foglio degli annunzi legali della provincia, al fine di consentire un'adeguata pubblicizzazione del progetto. La copia destinata all'affissione nell'albo pretorio viene inviata entro venti giorni al distretto minerario munita del referto di pubblicazione e delle eventuali opposizioni, ferma restando l'applicazione degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 11: - Per la legge n. 575/1965, modificata dalla legge n. 55/1990, si vedano le precedenti note all'art. 4.