Art. 11.
                               Domanda
  1.  La  domanda di conferimento di concessione di coltivazione deve
essere presentata al distretto minerario competente, che ne trasmette
copia al Ministero e ne cura l'istruttoria.
  2.  Alla domanda vanno allegati: il piano topografico; la relazione
geomineraria;  il  programma  dei  lavori.  Non  sono  richiesti  gli
adempimenti  in  materia di comunicazione e certificazione antimafia,
previsti  dalla  legge  31 maggio 1965, n. 575, cosi' come modificata
dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.
  3.  L'ingegnere  capo  del  distretto  minerario  competente, entro
quindici  giorni dal ricevimento della domanda, cura la pubblicazione
della stessa, unitamente agli allegati di cui al comma 2 del presente
articolo,  nell'albo  pretorio del comune e, a cura dell'interessato,
nel   foglio  degli  annunzi  legali  della  provincia,  al  fine  di
consentire   un'adeguata  pubblicizzazione  del  progetto.  La  copia
destinata all'affissione nell'albo pretorio viene inviata entro venti
giorni  al  distretto minerario munita del referto di pubblicazione e
delle  eventuali  opposizioni,  ferma  restando  l'applicazione degli
articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
          Note all'art. 11:
             - Per la legge n. 575/1965, modificata  dalla  legge  n.
          55/1990, si vedano le precedenti note all'art. 4.