Art. 12. Istruttoria 1. L'ingegnere capo del distretto minerario competente, al fine di acquisire le osservazioni della provincia, della camera di commercio e del comune o dei comuni, territorialmente interessati, di cui all'art. 5, comma 2, del regio decreto, come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, indice una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da svolgersi entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda. La conferenza di servizi esamina la domanda di conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle eventuali opposizioni. 2. Nella conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo sono, altresi', acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti di intesa, i concerti, i nulla osta e le autorizzazioni che le altre amministrazioni dello Stato e gli enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e regionali. 3. Qualora nella conferenza di servizi non si raggiungano determinazioni concordate, e sia previsto l'accordo o l'atto di assenso comunque denominato delle pubbliche amministrazioni intervenute, si procede secondo l'art. 14, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Per il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, si vedano le precedenti note all'art. 4. Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 5, comma 2, del regio decreto n. 1443/1927, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1955, si vedano le precedenti note all'art. 5.