Art. 12.
                             Istruttoria
  1.  L'ingegnere capo del distretto minerario competente, al fine di
acquisire  le osservazioni della provincia, della camera di commercio
e  del  comune  o  dei  comuni,  territorialmente interessati, di cui
all'art.  5,  comma 2, del regio decreto, come sostituito dall'art. 2
del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620,
entro   dieci  giorni  dal  ricevimento  della  domanda,  indice  una
conferenza  di  servizi,  ai  sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  da  svolgersi  entro sessanta giorni dal ricevimento
della  domanda.  La  conferenza  di  servizi  esamina  la  domanda di
conferimento di permesso di ricerca, corredata degli allegati e delle
eventuali opposizioni.
  2.  Nella  conferenza  di  servizi  di  cui al comma 1 del presente
articolo sono, altresi', acquisiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 14
della  legge 7 agosto 1990, n. 241, gli atti di intesa, i concerti, i
nulla  osta  e  le  autorizzazioni che le altre amministrazioni dello
Stato  e gli enti sono tenuti ad adottare, secondo le leggi statali e
regionali.
  3.   Qualora   nella  conferenza  di  servizi  non  si  raggiungano
determinazioni  concordate,  e  sia  previsto  l'accordo  o l'atto di
assenso   comunque   denominato   delle   pubbliche   amministrazioni
intervenute, si procede secondo l'art. 14, comma 2-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
 
             - Per il testo degli articoli  7  e  8  della  legge  n.
          241/1990, si vedano le precedenti note all'art. 4.
          Note all'art. 12:
             -  Per  il testo dell'art. 5, comma 2, del regio decreto
          n.  1443/1927, come modificato dal decreto  del  Presidente
          della  Repubblica n. 620/1955, si vedano le precedenti note
          all'art. 5.