Art. 13.
             Conferimento di concessione di coltivazione
di giacimenti minerari di interesse locale
  1.  Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo
del    distretto    minerario    competente,   entro   dieci   giorni
dall'acquisizione  delle  determinazioni della conferenza di servizi,
emana  il  decreto  con  cui  conferisce  o  nega  la  concessione di
coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale.