Art. 13. Conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale 1. Per i giacimenti minerari di interesse locale, l'ingegnere capo del distretto minerario competente, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, emana il decreto con cui conferisce o nega la concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse locale.