Art. 14.
             Conferimento di concessione di coltivazione
            di giacimenti minerari di interesse nazionale
  1.  Per  i  giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere
capo   del   distretto   minerario   provvede,   entro  dieci  giorni
dall'acquisizione  delle  determinazioni della conferenza di servizi,
all'invio di una relazione al Ministero.
  2.   Il  Ministero,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
relazione,  emana il decreto con cui conferisce o nega la concessione
di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale.