Art. 14. Conferimento di concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale 1. Per i giacimenti minerari di interesse nazionale, l'ingegnere capo del distretto minerario provvede, entro dieci giorni dall'acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi, all'invio di una relazione al Ministero. 2. Il Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, emana il decreto con cui conferisce o nega la concessione di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale.