Art. 15.
                      Termini dei procedimenti
  1.  Il  procedimento di conferimento di concessione di coltivazione
di  giacimenti  minerari  di  interesse  locale  si conclude entro il
termine  massimo  di  centotrenta giorni, dalla data di presentazione
della domanda.
  2.  Il  procedimento di conferimento di concessione di coltivazione
di  giacimenti  minerari  di interesse nazionale si conclude entro il
termine  massimo di centosessanta giorni, dalla data di presentazione
della domanda.
  3.  Il  Ministro dell'industria, entro quindici giorni dall'entrata
in  vigore  del  presente  regolamento,  provvede  alla rettifica del
decreto  ministeriale  26  marzo  1993,  n.  329, di attuazione degli
articoli  2  e  4  della  legge  7  agosto 1990, n. 241, indicando il
termine dei due commi precedenti.
 
             - Per il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990,  si
          vedano le precedenti note all'art. 5.
          Nota all'art. 15:
             -  Per il decreto ministeriale n. 329/1993, si vedano le
          precedenti note all'art. 8.