Art. 29. 
                        Campo di applicazione 
  1. Le assunzioni obbligatorie presso  le  amministrazioni  ed  enti
pubblici, dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2  aprile  1968,
n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio  1992,  n.
104, avvengono secondo le modalita' di cui all'art. 30  del  presente
regolamento. 
 
          Nota al capo IV:
             - Per la legge n. 482/1968 vedi in nota alle premesse.
          Note all'art. 29:
             - Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge  n.
          482/1968:
             "Art.   1   (Soggetti   aventi   diritto  ad  assunzione
          obbligatoria). - La presente legge disciplina  l'assunzione
          obbligatoria   -   presso   le   aziende   private   e   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le amministrazioni regionali, provinciali  e  comunali,  le
          aziende  di  Stato  e  quelle  municipalizzate,  nonche' le
          amministrazioni degli  enti  pubblici  in  genere  e  degli
          istituti  soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi
          di guerra, militari e civili, degli invalidi per  servizio,
          degli  invalidi  del  lavoro,  degli  invalidi  civili, dei
          ciechi, dei sordomuti, degli  orfani  e  delle  vedove  dei
          caduti  in  guerra  o  per servizio o sul lavoro, degli ex-
          tubercolotici e dei profughi.
             Non si applicano le disposizioni di  cui  alla  presente
          legge  nei  confronti  di  coloro  che  abbiano superato il
          cinquantacinquesimo anno di eta', nonche' nei confronti  di
          coloro che abbiano perduto ogni capacita' lavorativa o che,
          per  la  natura ed il grado della loro invalidita', possano
          riuscire di  danno  alla  salute  e  alla  incolumita'  dei
          compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  19  della legge n.
          104/1992  (Legge-quadro  per  l'assistenza,  l'integrazione
          sociale e i diritti delle persone handicappate):
             "Art.   19  (Soggetti  aventi  diritto  al  collocamento
          obbligatorio). - 1. In attesa dell'entrata in vigore  della
          nuova   disciplina   del   collocamento   obbligatorio,  le
          disposizioni di cui alla legge 2 aprile  1968,  n.  482,  e
          successive  modificazioni,  devono  intendersi  applicabili
          anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica,  i
          quali  abbiano  una  capacita'  lavorativa  che ne consente
          l'impiego in mansioni compatibili. Ai fini  dell'avviamento
          al  lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene
          conto   della   capacita'    lavorativa    e    relazionale
          dell'individuo  e  non  solo  della  minorazione  fisica  o
          psichica.   La  capacita'  lavorativa  e'  accertata  dalle
          commissioni di cui all'art. 4 della presente  legge,  inte-
          grate  ai  sensi  dello  stesso articolo da uno specialista
          nelle    discipline    neurologiche,    psichiatriche     o
          psicologiche".