Art. 32. 
                       Modalita' di assunzione 
  1. Gli uffici provinciali del lavoro e della  massima  occupazione,
in analogia a quanto previsto per le assunzioni di  cui  all'art.  16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, avviano i soggetti protetti alla
prova tendente ad accertare l'idoneita' a svolgere  le  mansioni,  in
misura doppia rispetto ai posti da  ricoprire,  secondo  l'ordine  di
graduatoria risultante dagli elenchi degli iscritti per ogni  singola
categoria. 
  2.  Le  prove  non  comportano  valutazione  comparativa   e   sono
preordinate ad accertare  l'idoneita'  a  svolgere  le  mansioni  del
profilo nel quale avviene l'assunzione. 
  3. In  mancanza  di  iscritti  appartenenti  ad  alcune  categorie,
l'ufficio di collocamento invia proporzionalmente  i  riservatari  di
altre categorie. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 9 maggio 1994 
    
                      SCALFARO
                                  CIAMPI,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                  CASSESE,  Ministro  per la funzione
                                  pubblica
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro
    
Visto, il Guardasigilli: BIONDI 
 Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1994 
  Atti di Governo, registro n. 93, foglio n. 9. 
 
          Nota all'art. 32:
             - Per il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987  vedi
          in nota all'art. 9.