Art. 16.
Contenuto della sorveglianza sanitaria
1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata nei casi previsti dalla
normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 e' effettuata dal medico
competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini
della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti
necessari dal medico competente.