Art. 16. 
               Contenuto della sorveglianza sanitaria 
  1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata nei casi previsti  dalla
normativa vigente. 
  2. La sorveglianza di cui al  comma  1  e'  effettuata  dal  medico
competente e comprende: 
    a) accertamenti  preventivi  intesi  a  constatare  l'assenza  di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai  fini
della valutazione della loro idoneita' alla mansione specifica; 
    b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute  dei
lavoratori ed  esprimere  il  giudizio  di  idoneita'  alla  mansione
specifica. 
  3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami  clinici  e
biologici  e  indagini  diagnostiche  mirati  al   rischio   ritenuti
necessari dal medico competente.