Art. 17. 
                        Il medico competente 
  1. Il medico competente: 
    a) collabora con il  datore  di  lavoro  e  con  il  servizio  di
prevenzione  e  protezione  di  cui  all'art.  8,  sulla  base  della
specifica   conoscenza   dell'organizzazione   dell'azienda    ovvero
dell'unita'  produttiva  e  delle   situazioni   di   rischio,   alla
predisposizione dell'attuazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute e dell'integrita' psico-fisica dei lavoratori; 
    b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16; 
    c) esprime i giudizi di  idoneita'  alla  mansione  specifica  al
lavoro, di cui all'art. 16; 
    d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita',  per
ogni lavoratore sottoposto a  sorveglianza  sanitaria,  una  cartella
sanitaria e di rischio da custodire presso il datore  di  lavoro  con
salvaguardia del segreto professionale; 
    e) fornisce informazioni  ai  lavoratori  sul  significato  degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di  esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita'  che
comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a richiesta,
informazioni  analoghe  ai  rappresentanti  dei  lavoratori  per   la
sicurezza; 
    f)  informa  ogni  lavoratore  interessato  dei  risultati  degli
accertamenti sanitari di cui alla lettera b)  e,  a  richiesta  dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 
    g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art.  11,  ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce  indicazioni
sul significato di detti risultati; 
    h) congiuntamente al responsabile del servizio di  prevenzione  e
protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte
all'anno   e   partecipa   alla    programmazione    del    controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti  con
tempestivita' ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza; 
    i) fatti salvi i controlli  sanitari  di  cui  alla  lettera  b),
effettua le visite mediche  richieste  dal  lavoratore  qualora  tale
richiesta sia correlata ai rischi professionali; 
    l) collabora con il datore di  lavoro  alla  predisposizione  del
servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15; 
    m) collabora all'attivita' di formazione e informazione di cui al
capo VI. 
  2. Il medico competente puo' avvalersi, per motivate ragioni, della
collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro  che
ne sopporta gli oneri. 
  3. Qualora il medico competente, a seguito  degli  accertamenti  di
cui  all'art.  16,  comma  1,  lettera  b),   esprima   un   giudizio
sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale  del  lavoratore,  ne
informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. 
  4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso ricorso,  entro
trenta giorni dalla data  di  comunicazione  del  giudizio  medesimo,
all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo
eventuali ulteriori accertamenti,  la  conferma,  la  modifica  o  la
revoca del giudizio stesso. 
  5. Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di: 
    a)  dipendente  da  una  struttura  esterna  pubblica  o  privata
convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento  dei  compiti  di
cui al presente capo; 
    b) libero professionista; 
    c) dipendente del datore di lavoro. 
  6. Qualora il  medico  competente  sia  dipendente  del  datore  di
lavoro, questi gli fornisce i mezzi  e  gli  assicura  le  condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. 
  7. Il dipendente  di  una  struttura  pubblica  non  puo'  svolgere
l'attivita' di medico competente ai sensi del comma  5,  lettera  a),
qualora esplichi attivita' di vigilanza.