Art. 17.
Il medico competente
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione di cui all'art. 8, sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero
dell'unita' produttiva e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della
salute e dell'integrita' psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c) esprime i giudizi di idoneita' alla mansione specifica al
lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilita', per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella
sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con
salvaguardia del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione
ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessita' di sottoporsi
ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che
comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a richiesta,
informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli
accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni
sul significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte
all'anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestivita' ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b),
effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale
richiesta sia correlata ai rischi professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del
servizio di pronto soccorso di cui all'art. 15;
m) collabora all'attivita' di formazione e informazione di cui al
capo VI.
2. Il medico competente puo' avvalersi, per motivate ragioni, della
collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che
ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di
cui all'art. 16, comma 1, lettera b), esprima un giudizio
sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne
informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo,
all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo
eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualita' di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di
cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di
lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni
necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non puo' svolgere
l'attivita' di medico competente ai sensi del comma 5, lettera a),
qualora esplichi attivita' di vigilanza.