Art. 26. 
            (Soppressione di regimi fiscali particolari) 
  1. Sono soppressi i regimi fiscali particolari concernenti: 
  a) le indennita' percepite dai membri del Parlamento e del  Governo
nazionale, del Parlamento europeo, della  Corte  costituzionale,  dei
consigli e delle giunte regionali, nonche' dai  titolari  di  cariche
elettive negli enti locali e dagli amministratori locali; 
  b)  gli  assegni  vitalizi  spettanti  ai  membri  del   Parlamento
nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale  e  dei
consigli regionali per  la  quota  parte  che  non  derivi  da  fonti
riferibili a trattenute effettuate al percettore e gia'  assoggettate
a ritenute fiscali. 
  2. Conseguentemente,  sono  abrogate  le  disposizioni  legislative
incompatibili con quelle di cui al comma 1 e,  in  particolare,  sono
abrogati l'articolo 48, comma 6, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 19 della legge 27 dicembre  1985,
n. 816.