Art. 26. (Soppressione di regimi fiscali particolari) 1. Sono soppressi i regimi fiscali particolari concernenti: a) le indennita' percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali, nonche' dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali; b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore e gia' assoggettate a ritenute fiscali. 2. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con quelle di cui al comma 1 e, in particolare, sono abrogati l'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 19 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.