Art. 27. 
(Neutralita'  fiscale  delle  operazioni  societarie  di  fusione   e
                             scissione) 
  1. Le fusioni e le scissioni di societa' sono, agli  effetti  delle
imposte sui redditi,  neutrali.  Conseguentemente,  il  disavanzo  di
fusione e di scissione non e' utilizzabile per iscrizioni  di  valori
in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. Ai
fondi in sospensione d'imposta continuano, per neutralita', ad essere
appllicate le disposizioni di cui  all'articolo  123,  comma  4,  del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  anche  se
istituiti per effetto di operazioni di concentrazione poste in essere
in precedenza dalle societa' incorporate. 
  2. Le disposizioni del comma 1, relative ai disavanzi  di  fusione,
si applicano alle operazioni deliberate successivamente alla data  di
entrata in vigore della presente legge.