Art. 30. (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli) 1. Agli effetti del presente articolo si considerano non operative le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata, le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, che hanno meno di cinque dipendenti e ricavi e proventi inferiori a 800 milioni escluse comunque le societa' che non si trovano in un normale periodo di imposta nonche' le societa' che si trovano in ammistrazione controllata o straordinaria e quelle che hanno iniziato l'attivita' nel corso dell'esercizio nonche' quelle che entro il 31 maggio 1995 abbiano formalmente deliberato la propria trasformazione in societa' commerciali di persone. 2. Fino al 31 dicembre 1995 le assegnazioni ai singoli soci, persone fisiche ed enti non commerciali, anche per singoli beni, anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 marzo 1995 dalle societa' non operative di cui al comma 1 esistenti alla data del 30 settembre 1994, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura complessiva dell'1 per cento del valore catastale rivalutato dei beni, non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta al 50 per cento. Ai fini delle imposte sui redditi, le plusvalenze sono soggette ad un'imposta sostitutiva nella misura dell'8 per cento. Il pagamento potra' avvenire in forme rateali, ripartito in dodici rate mensili a far tempo dalla data dell'atto di scioglimento. 3. Le plusvalenze da rivalutazione monetaria e le plusvalenze accantonate in sospensione d'imposta gia' iscritte nei bilanci delle societa' non operative di cui al comma 1 sono soggette, a decorrere dall'anno d'imposta in cui e' stato deliberato lo scioglimento, alle imposte sul reddito. 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data del 30 settembre 1994 ovvero che vengano iscritti nel libro dei soci, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 1994. 5. Ai fini di cui all'articolo 81, comma 1, lettere b), c) e c- bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i successivi trasferimenti da parte dei soci assegnatari dei beni derivanti dagli scioglimenti previsti nel comma 2, come valore di acquisto sara' considerato quello iscritto nell'ultimo bilancio della societa' di cui e' stato deliberato lo scioglimento. 6. Fermo l'ordinario potere di accertamento e salva, comunque, la prova contraria, per le societa' non operative di cui al comma 1, e' escluso il riporto a nuovo delle perdite e si presume che il reddito imponibile sia pari al 2 per cento del patrimonio netto, aumentato dei finanziamenti da parte di soci e di terzi destinati a immobilizzazioni aziendali e, comunque, non inferiore a 8 milioni di lire, salvo che per le societa' a responsabilita' limitata il cui patrimonio netto non e' superiore a 40 milioni di lire per le quali il reddito imponibile non puo', comunque, essere inferiore a 4 milioni di lire e per le societa' a responsabilita' limitata il cui patrimonio netto e' superiore a 40 milioni di lire, ma non a 150 milioni di lire, per le quali il reddito imponibile non puo', comunque, essere inferiore a 6 milioni di lire. 7. La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito determinato a norma del comma 6 non puo' consistere nella sola corrispondenza alle scritture contabili o alle risultanze del bilancio del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferimenti al particolare settore in cui opera la societa', ovvero a particolari o temporanee situazioni di mercato anche territoriali, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, numeri da 1 a 4, del codice civile, ovvero dalla tipologia dell'attivita' esercitata che obblighi la societa' a sostenere per piu' esercizi costi finalizzati alla realizzazione di beni destinati alla cessione. 8. Il comma 2 dell'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche". 9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994. 10. A decorrere dal 1 gennaio 1995, nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazione in societa' di persone ed equiparate non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in societa'.