Art. 30. 
            (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli) 
  1. Agli effetti del presente articolo si considerano non  operative
le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita'
limitata,  le  societa'  e  gli  enti  di  ogni  tipo,  con  o  senza
personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, che
hanno meno di cinque dipendenti e ricavi e proventi inferiori  a  800
milioni escluse comunque le societa' che non si trovano in un normale
periodo  di  imposta  nonche'  le  societa'   che   si   trovano   in
ammistrazione controllata o straordinaria e quelle che hanno iniziato
l'attivita' nel corso dell'esercizio nonche' quelle che entro  il  31
maggio 1995 abbiano formalmente deliberato la propria  trasformazione
in societa' commerciali di persone. 
  2. Fino al 31  dicembre  1995  le  assegnazioni  ai  singoli  soci,
persone fisiche ed enti non  commerciali,  anche  per  singoli  beni,
anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra
il 1 gennaio 1995 ed il 31 marzo 1995 dalle societa' non operative di
cui al comma 1 esistenti  alla  data  del  30  settembre  1994,  sono
soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali  in  misura
complessiva dell'1 per cento  del  valore  catastale  rivalutato  dei
beni, non sono considerate cessioni  agli  effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto, e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili ridotta al  50  per  cento.  Ai  fini  delle
imposte sui redditi,  le  plusvalenze  sono  soggette  ad  un'imposta
sostitutiva nella  misura  dell'8  per  cento.  Il  pagamento  potra'
avvenire in forme rateali, ripartito in dodici  rate  mensili  a  far
tempo dalla data dell'atto di scioglimento. 
  3. Le plusvalenze  da  rivalutazione  monetaria  e  le  plusvalenze
accantonate in sospensione d'imposta gia' iscritte nei bilanci  delle
societa' non operative di cui al comma 1 sono soggette,  a  decorrere
dall'anno d'imposta in cui e' stato deliberato lo scioglimento,  alle
imposte sul reddito. 
  4. La disposizione di cui al comma 2 si applica a condizione che  i
soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla  predetta
data del 30 settembre 1994 ovvero che vengano iscritti nel libro  dei
soci, entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa
anteriore al 1 ottobre 1994. 
  5. Ai fini di cui all'articolo 81, comma 1, lettere  b),  c)  e  c-
bis), del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, per i successivi trasferimenti da parte dei
soci assegnatari dei beni derivanti dagli scioglimenti  previsti  nel
comma 2, come valore di acquisto sara'  considerato  quello  iscritto
nell'ultimo bilancio della societa' di cui  e'  stato  deliberato  lo
scioglimento. 
  6. Fermo l'ordinario potere di accertamento e salva,  comunque,  la
prova contraria, per le societa' non operative di cui al comma 1,  e'
escluso il riporto a nuovo delle perdite e si presume che il  reddito
imponibile sia pari al 2 per cento del  patrimonio  netto,  aumentato
dei  finanziamenti  da  parte  di  soci  e  di  terzi   destinati   a
immobilizzazioni aziendali e, comunque, non inferiore a 8 milioni  di
lire, salvo che per le societa' a  responsabilita'  limitata  il  cui
patrimonio netto non e' superiore a 40 milioni di lire per  le  quali
il reddito imponibile  non  puo',  comunque,  essere  inferiore  a  4
milioni di lire e per le societa' a responsabilita' limitata  il  cui
patrimonio netto e' superiore a 40 milioni di  lire,  ma  non  a  150
milioni di lire,  per  le  quali  il  reddito  imponibile  non  puo',
comunque, essere inferiore a 6 milioni di lire. 
  7.  La  prova  contraria  di  effettiva  inesistenza  del   reddito
determinato a norma del  comma  6  non  puo'  consistere  nella  sola
corrispondenza  alle  scritture  contabili  o  alle  risultanze   del
bilancio del minor reddito asserito,  ma  deve  essere  sostenuta  da
oggettivi  riferimenti  al  particolare  settore  in  cui  opera   la
societa', ovvero a particolari o  temporanee  situazioni  di  mercato
anche territoriali, che hanno reso impossibile il  conseguimento  dei
ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle  immobilizzazioni
di cui all'articolo 2426, numeri da 1 a 4, del codice civile,  ovvero
dalla tipologia dell'attivita' esercitata che obblighi la societa'  a
sostenere per piu' esercizi costi finalizzati alla  realizzazione  di
beni destinati alla cessione. 
  8. Il comma 2 dell'articolo 61 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: 
  "2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non  si  tiene
conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi
dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche". 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994. 
  10. A decorrere dal 1 gennaio 1995, nel  calcolo  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da  partecipazione
in societa' di  persone  ed  equiparate  non  sono  utilizzabili  per
abbattere redditi diversi da quello derivante  da  partecipazioni  in
societa'.