Art. 31. 
(Rivalutazione delle rendite dei terreni.  Coltivazioni  di  vegetali
            produttive di reddito d'impresa. Crediti IVA) 
  1. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli
fini della  determinazione  delle  imposte  sui  redditi,  i  vigenti
redditi dominicali sono rivalutati a decorrere dal periodo  d'imposta
in corso al 31 dicembre 1955 del 55 per cento  e  i  vigenti  redditi
agrari sono rivalutati del 45 per cento. 
  2. Per il periodo d'imposta  in  corso  al  23  dicembre  1994,  le
percentuali di cui al comma 1 sono rispettivamente ridotte al 37  per
cento e al 32 per cento. 
  3. Le norme in materia  di  tassazione  del  reddito  d'impresa  si
applicano  in  caso  di   coltivazione   industriale   di   vegetali.
Conseguentemente, all'articolo 29, comma 2,  lettera  b),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  dopo  le  parole:  "dal
terreno" sono aggiunte le seguenti:  "e  le  attivita'  dirette  alla
produzione di  vegetali  tramite  l'utilizzo  di  strutture  fisse  o
mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita  alla  produzione
e' coltivata per almeno la meta' del terreno  su  cui  la  produzione
insiste. Con decreto del Ministro delle risorse agricole,  alimentari
e forestali, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2, comma 6,
della legge 4 dicembre 1993, n. 491,  di  concerto  con  il  Ministro
delle finanze, sono definiti le coltivazioni industriali di  vegetale
e i requisiti delle strutture fisse e mobili". 
  4. Le disposizioni di cui agli articoli 30, secondo comma, e 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
e successive modificazioni, devono  intendersi  non  applicabili  nei
confronti dell'AIMA  e  dell'EIMA.  Non  si  fa,  comunque,  luogo  a
ripetizione di somme gia' rimborsate a detti enti a titolo  d'imposta
sul valore aggiunto. 
  5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1994.