Art. 32. 
                   (Beni patrimoniali e demaniali) 
  1.  A  decorrere  dall'anno  1995,  i  canoni  annui  per  i   beni
patrimoniali dello Stato, concessi  o  locati  a  privati,  sono,  in
deroga  alle  altre  disposizioni  di  legge  in  vigore,  rivalutati
rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un  coefficiente  pari  a
2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al comma 2. 
  2. A decorrere dal 1  gennaio  1995  i  canoni  annui  per  i  beni
patrimoniali e demaniali dello  Stato  destinati  ad  uso  abitativo,
concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre  disposizioni
di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli  dovuti  per  l'anno
1994 di un coefficiente pari a: due volte il  canone  stesso,  per  i
soggetti  appartenenti  ad  un  nucleo  familiare  con   un   reddito
complessivo, riferito all'anno di  imposta  1993,  non  superiore  ad
ottanta milioni di  lire;  cinque  volte  il  canone  stesso,  per  i
soggetti  appartenenti  ad  un  nucleo  familiare  con   un   reddito
complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, uguale o superiore ad
ottanta milioni di lire. Ai fini del calcolo dell'aumento di  cui  al
presente comma non  si  tiene  conto  dell'eventuale  incremento  del
canone  relativo  all'anno   1994,   conseguente   alla   emanazione,
successiva alla data di entrata in vigore della presente  legge,  dei
decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'articolo 9 della legge
24 dicembre 1993, n. 537.  I  soggetti  assegnatari  sono,  comunque,
tenuti a corrispondere il canone determinato sulla base dei  predetti
decreti  ministeriali,  quando  lo  stesso  sia  superiore  a  quello
derivante dall'applicazione del presente comma. 
  3. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2  gli  alloggi  di
servizio, quelli in godimento delle vedove  o  alle  persone  gia'  a
carico, e finche' mantengano i requisiti per essere considerati tali,
di pubblici dipendenti deceduti per causa  di  servizio,  a  soggetti
appartenenti ad un  nucleo  familiare  con  un  reddito  complessivo,
riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a  quaranta  milioni
di lire, e alle associazioni e fondazioni  con  finalita'  culturali,
sociali, sportive, assistenziali e religiose  senza  fini  di  lucro,
individuate con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  finanze  da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nonche' i beni patrimoniali adibiti ad  abitazione  e  gestiti
dagli Istituti autonomi case popolari, gia'  assoggettati  al  regime
dell'equo canone. 
  4. Le maggiorazioni dei canoni previste  dai  commi  1  e  2  hanno
effetto dal 1 gennaio 1995, indipendentemente dalla data di  scadenza
dei rapporti in corso. 
  5. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi del
presente  articolo  siano  considerate  eccessive,  gli   interessati
possono chiedere, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  la  risoluzione  del  rapporto,  restituendo
contestualmente il bene. 
  6. Tutte le amministrazioni pubbliche e gli  enti  pubblici,  anche
territoriali, nonche' gli altri enti  od  associazioni  di  cui  alla
legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in
vigore della presente  legge,  a  qualunque  titolo,  anche  per  usi
governativi,  beni  demaniali  o  patrimoniali  dello  Stato   devono
comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua
attuale destinazione e la eventuale persistenza delle  necessita'  di
interesse pubblico all'utilizzazione stessa.  La  comunicazione  deve
essere inviata entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  di
apposito decreto del Ministro  delle  finanze,  da  pubblicare  nella
Gazzetta  Ufficiale,  con  il  quale  sono  stabilite   le   relative
modalita'. La mancata comunicazione entro detto termine  comporta  la
presunzione  di  cessazione  delle  esigenze  di  pubblico  interesse
all'utilizzazione del bene. Con apposito decreto del  Ministro  della
difesa  sono  disposti  le  modalita'  e  i   tempi   di   attuazione
dell'obbligo dell'Amministrazione delle  difesa  di  trasmettere,  ad
integrazione di quanto stabilito dal  presente  comma,  l'elenco  dei
beni patrimoniali e demaniali, in uso a qualunque titolo  alle  Forze
Armate, dismessi o  dismissibili  perche'  non  piu'  necessari  alla
difesa del Paese ed altresi'  in  quanto  immediatamente  alienabili,
permutabili o trasferibili per altri impegni, comunque  nel  rispetto
della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive  modificazioni.  Le
somme rinvenienti dalla dismissione dei predetti beni patrimoniali  e
demaniali della Difesa sono riservate all'erario  e  concorrono  alla
copertura degli oneri per il servizio  del  debito  pubblico  nonche'
alla realizzazione delle linee di politica economica  e  finanziaria,
rispettando le esigenze prioritarie di ammodernamento  della  difesa,
anche in riferimento agli impegni assunti nelle sedi istituzionali. 
  7. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, le superfici destinate ad attraversamento di torrenti o fiumi,
che costituiscono un necessario ed insostituibile accesso a  case  di
civile abitazione su fondo intercluso, sono soggette al pagamento  di
un canone meramente ricognitorio. 
  8. A decorrrere dal 1 gennaio  1995  i  canoni  annui  per  i  beni
appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono,  in  deroga
alle disposizioni di legge  in  vigore,  determinati  dai  comuni  in
rapporto alle caratteristiche dei beni, ad  un  valore  comunque  non
inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali.