Art. 29. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 dicembre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri BIONDI, Ministro di grazia e giustizia MASTELLA, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: BIONDI