Art. 29.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 19 dicembre 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,      Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  BIONDI,   Ministro   di   grazia  e
                                  giustizia
                                  MASTELLA,  Ministro  del  lavoro  e
                                  della previdenza
                                    sociale
                                  Visto, il Guardasigilli: BIONDI