Art. 12.
  1.  Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di
polizia  giudiziaria,  in servizio alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  che  abbiano  oltre  ventinove  anni di effettivo
servizio,  sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente capo del
nuovo  ruolo  dei  sovrintendenti  della  Polizia  di  Stato, secondo
l'ordine di ruolo.
  2.  Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di
polizia  giudiziaria,  in servizio alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  che  abbiano  oltre  ventidue  anni  di effettivo
servizio, sono inquadrati nella qualifica di sovrintendente del nuovo
ruolo  dei sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di
ruolo.
  3.  Gli assistenti capo in possesso della qualifica di ufficiale di
polizia  giudiziaria,  in servizio alla data di entrata in vigore del
presente decreto, non compresi fra quelli di cui ai commi 1 e 2, sono
inquadrati nella qualifica di vice sovrintendenti del nuovo ruolo dei
sovrintendenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine di ruolo.
  4.  Gli  assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore
del  presente decreto saranno inquadrati, secondo quanto previsto dai
commi  1,  2  e  3,  previo  superamento di un corso straordinario di
aggiornamento  della  durata  di  un  mese,  da  effettuarsi  con  le
modalita'  da  stabilirsi  con  decreto del Ministro dell'interno. Al
termine  del predetto corso, il personale idoneo consegue la qualita'
di  ufficiale  di polizia giudiziaria e la qualifica di inquadramento
con  decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
collocandosi  in  ruolo,  per  ciascuna qualifica, successivamente al
personale  inquadrato a norma dei commi 1, 2 e 3. Gli assistenti capo
che  non  partecipano al corso o non lo superano permangono nel ruolo
di appartenenza.
  5.  Gli  inquadramenti  di cui al presente articolo sono effettuati
anche in sovrannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie.
  6. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva,
anche   ai   fini   della   progressione  alla  qualifica  superiore,
l'anzianita' eccedente quella minima prevista per l'inquadramento. Lo
stesso personale, per l'ammissione agli scrutini di cui agli articoli
24-sexies  e  24-septies  beneficia,  per  una  sola  volta,  di  una
riduzione del periodo di permanenza nella qualifica pari al tempo per
il   quale   ha  rivestito  la  qualifica  di  ufficiale  di  polizia
giudiziaria.