Art. 14.
  1.  Per  un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  la  promozione  alla  qualifica  di ispettore
superiore-sostituto  ufficiale  di  pubblica  sicurezza  si consegue,
anche in soprannumero:
   a) secondo le modalita' previste dall'art. 31-bis, lettera a);
    b)  per  contingenti  di 1000 posti l'anno, previa selezione alla
quale  e'  ammesso il personale che riveste la qualifica di ispettore
capo  che  ne  faccia  domanda. Con decreto del Ministro dell'interno
sono  fissati  i criteri di selezione, tenuto conto dei precedenti di
servizio   e   dei   titoli   eventualmente  conseguiti,  nonche'  la
composizione della commissione che procedera' alla selezione.
  2.  Alla  selezione di cui al comma 1 puo' partecipare il personale
ivi  indicato  che,  nei  tre  anni  precedenti,  non abbia riportato
sanzioni  disciplinari  pari o piu' gravi della deplorazione ed abbia
riportato un giudizio non inferiore a "buono".
  3.  Le  procedure  inerenti  alla prima delle selezioni di cui alla
lettera   b)   del   comma   1   sono   avviate  immediatamente  dopo
l'effettuazione dell'inquadramento previsto all'articolo 13, comma 1,
lettera a) e le sole promozioni relative a detta prima selezione sono
conferite  con  decorrenza  dalla data dell'inquadramento suddetto ai
soli  fini giuridici. I promossi conseguono la qualifica di ispettore
superiore  andandosi  a  collocare  nel ruolo immediatamente dopo gli
ispettori superiori inquadrati nella qualifica ai sensi dell'art. 13,
comma  1,  lettera  a), che, prima dell'inquadramento, li precedevano
nel ruolo.