Art. 15.
  1.  Nell'ambito  dell'amministrazione  della  pubblica sicurezza e'
istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori del personale della
polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
  2.  Il  ruolo  ad  esaurimento  degli  ispettori  comprende l'unica
qualifica di ispettore capo.
  3.  Il  personale che riveste la qualifica di sovrintendente capo o
di  sovrintendente  principale  alla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto e' inquadrato nella qualifica di ispettore capo del
ruolo  ad esaurimento degli ispettori secondo l'ordine di qualifica e
di   ruolo,  conservando  il  trattamento  economico  attualmente  in
godimento.
  4. Il personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento degli ispettori
provenienti  dalla qualifica di sovrintendente principale conseguira'
il trattamento economico corrispondente al VII livello retributivo al
compimento   del   terzo   anno   di   servizio  nella  qualifica  di
inquadramento  conservando  a  tal  fine  l'anzianita' maturata nella
qualifica  di  sovrintendente principale prima dell'entrata in vigore
del presente decreto.
  5.  Gli  ispettori capo del ruolo ad esaurimento di cui al presente
articolo  assumono  gli obblighi e le funzioni previste dalle vigenti
disposizioni  per  la  qualifica  di  ispettore  capo del ruolo degli
ispettori   della   polizia   di   Stato.  Essi  sono  funzionalmente
subordinati agli ispettori capo del ruolo degli ispettori.
  6.  Gli  ispettori capo del ruolo ad esaurimento, in possesso delle
prescritte   anzianita'   di   servizio   nella   qualifica,  saranno
scrutinabili,  per  non oltre il cinquanta per cento dell'aliquota di
posti disponibili, a norma dell'articolo 31-bis, comma 1, lettera a),
del  decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,
come  modificato  dal  presente  decreto.  Lo  stesso  personale,  in
possesso  del prescritto titolo di studio, potra' inoltre partecipare
ai  concorsi  di  cui alla lettera b) del predetto articolo, ai quali
saranno ammessi a partecipare gli ispettori capo inquadrati nel ruolo
degli ispettori a norma dell'art. 13, comma 1, lettera d).
  7. Gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento conseguono la nomina
alla qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza  il  giorno  precedente  alla  cessazione  dal servizio per
anzianita',   per  limiti  di  eta',  infermita'  o  decesso  con  il
trattamento economico piu' favorevole e con l'indennita' pensionabile
della nuova qualifica.