Art. 16.
  1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi
interni  e  agli scrutini di promozione del personale appartenente ai
ruoli  degli  ispettori,  dei  sovrintendenti  e  degli assistenti ed
agenti  in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il  personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del
comma  precedente  e'  inquadrato  secondo  le  modalita' di cui agli
articoli 12, 13 e 14.