Art. 16. 1. Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di promozione del personale appartenente ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il personale suddetto, ove consegua nomine o promozioni ai sensi del comma precedente e' inquadrato secondo le modalita' di cui agli articoli 12, 13 e 14.