Art. 17.
  1.  Le  disposizioni  del  presente  capo  si  applicano, in quanto
compatibili,  al  personale del ruolo degli operatori e collaboratori
tecnici  avente  la  qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, a
quello del ruolo dei revisori tecnici e a quello del ruolo dei periti
tecnici.
  2.  Prima  di  procedere  all'inquadramento  di  cui al comma 1, le
promozioni  ancora non conferite nel ruolo dei periti tecnici saranno
attribuite,  ora  per  allora,  nel  limite  dei posti disponibili in
ciascuna  qualifica,  prescindendo  dai  contingenti dei vari profili
professionali.  A  tal  fine  le  promozioni alla qualifica di perito
tecnico  principale  non ancora conferite saranno attribuite, ora per
allora,  nei  limiti  dei  posti  disponibili,  mediante scrutini per
merito  comparativo ai quali e' ammesso il personale con la qualifica
di  perito  tecnico che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio
nella qualifica.