Art. 17. 1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, al personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, a quello del ruolo dei revisori tecnici e a quello del ruolo dei periti tecnici. 2. Prima di procedere all'inquadramento di cui al comma 1, le promozioni ancora non conferite nel ruolo dei periti tecnici saranno attribuite, ora per allora, nel limite dei posti disponibili in ciascuna qualifica, prescindendo dai contingenti dei vari profili professionali. A tal fine le promozioni alla qualifica di perito tecnico principale non ancora conferite saranno attribuite, ora per allora, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutini per merito comparativo ai quali e' ammesso il personale con la qualifica di perito tecnico che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica.