Art. 18.
  1.  Il  personale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici
ed  il  personale del ruolo dei revisori tecnici che, in virtu' delle
disposizioni  del  presente  capo,  e'  ammesso all'inquadramento del
ruolo  dei revisori tecnici e nel ruolo dei periti tecnici, frequenta
un  corso  straordinario di aggiornamento della durata di tre mesi da
effettuarsi   sulle   materie  tecniche  del  corrispondente  profilo
professionale  del  ruolo  di  inquadramento,  con  le  modalita'  da
stabilirsi  con decreto del Ministro dell'interno. Detto decreto deve
contenere   la  definizione,  anche  per  categorie  omogenee,  delle
corrispondenze   fra  i  profili  professionali  della  qualifica  di
provenienza e quelli del ruolo di inquadramento.