Art. 20. 1. Il personale del ruolo degli esecutori della banda musicale della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' inquadrato secondo l'ordine di ruolo e di qualifica, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie, nelle sottoelencate qualifiche del ruolo degli orchestrali, istituito con il presente decreto conservando, se piu' favorevole, il trattamento economico in godimento: a) nella qualifica di orchestrale perito tecnico superiore, gli esecutori della prima parte A e B, nonche' gli esecutori della seconda parte A e B con una anzianita' nella parte non inferiore a otto anni e gli esecutori della terza parte A e B con una anzianita' nella parte non inferiore a quindici anni; b) nella qualifica di orchestrale perito tecnico capo, gli esecutori della seconda parte A e B e gli esecutori della terza parte A e B non compresi nella lettera a). 2. Ai fini della progressione in carriera, le anzianita' di servizio nelle qualifiche di ruolo degli esecutori sono valutate secondo le disposizioni previste dall'art. 14 del presente decreto, in quanto compatibili.