Art. 20.
  1.  Il  personale  del  ruolo  degli esecutori della banda musicale
della  Polizia  di  Stato, in servizio alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  e'  inquadrato secondo l'ordine di ruolo e di
qualifica,   anche  in  soprannumero  riassorbibile  con  le  vacanze
ordinarie,   nelle   sottoelencate   qualifiche   del   ruolo   degli
orchestrali,  istituito  con il presente decreto conservando, se piu'
favorevole, il trattamento economico in godimento:
    a)  nella  qualifica di orchestrale perito tecnico superiore, gli
esecutori  della  prima  parte  A  e  B,  nonche' gli esecutori della
seconda  parte  A  e B con una anzianita' nella parte non inferiore a
otto  anni e gli esecutori della terza parte A e B con una anzianita'
nella parte non inferiore a quindici anni;
    b)  nella  qualifica  di  orchestrale  perito  tecnico  capo, gli
esecutori della seconda parte A e B e gli esecutori della terza parte
A e B non compresi nella lettera a).
  2.  Ai  fini  della  progressione  in  carriera,  le  anzianita' di
servizio  nelle  qualifiche  di  ruolo  degli esecutori sono valutate
secondo  le  disposizioni previste dall'art. 14 del presente decreto,
in quanto compatibili.