Art. 22.
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  innovano  quelle
dell'articolo  26  della  legge  1  febbraio  1989,  n.  53, e quelle
dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359.
 
          Note all'art. 22:
             - Il testo dell'art. 26 della legge 1 febbraio 1989,  n.
          53 citata e' riportata in nota all'art. 3;
             - Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990,
          n. 276 citato e' riportato in nota all'art. 3;