Art. 22. 1. Le disposizioni del presente decreto non innovano quelle dell'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e quelle dell'articolo 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359.
Note all'art. 22: - Il testo dell'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 citata e' riportata in nota all'art. 3; - Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276 citato e' riportato in nota all'art. 3;