Art. 24. 1. Alla legge 1 aprile l981, n. 12l, dopo l'articolo 43 e' inserito il seguente: "Art. 43-bis - 1. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale delle Forze di polizia di cui alla Tabella di equiparazione allegata al presente articolo e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultanti dalla medesima tabella, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retribuitivo, nonche', ove spettanti, di quelli stabiliti dall'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433. 2. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma 2, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello. 3. Le caratteristiche dei distintivi e le insegne di grado degli appartenenti alle forze di polizia di cui alla tabella allegata al presente articolo e del personale di grado equivalente delle Forze Armate, sono stabiliti con decreto del Ministro compente, previa intesa con gli altri Ministri interessati. Fino all'enanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per ciascuna Forza di polizia o Forza Armata.".
Nota all'art. 24: - Il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 1994, n. 443 recava: "Disposizioni urgenti per le Forze di Polizia". Si trascrive il testo del relativo art. 1: "Art. 1 - 1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o corrispondenti sono attribuiti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura: a) uno scatto al vice ispettore al VI livello retributivo; b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto gia' in godimento; c) uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli del disciolto Corpo di polizia femminile, collocato al VII livello retributivo. 2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se piu' favorevole, il trattamento economico previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura: a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo; b) uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo. 4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione, la disposizione dell'art. 43, sedicesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121".