Art. 24.
  1. Alla legge 1 aprile l981, n. 12l, dopo l'articolo 43 e' inserito
il seguente:
  "Art.  43-bis  -  1. A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale
delle  Forze di polizia di cui alla Tabella di equiparazione allegata
al   presente   articolo  e'  attribuito  lo  stipendio  del  livello
retributivo  e  l'indennita'  mensile  pensionabile  risultanti dalla
medesima  tabella,  nonche'  gli  scatti  stipendiali ivi previsti in
luogo  di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto
in  caso  di  promozione  o  nomina  al  grado o qualifica superiore,
nell'ambito   dello   stesso   livello   retribuitivo,  nonche',  ove
spettanti,  di  quelli  stabiliti dall'articolo 1 del decreto-legge 6
maggio  1994,  n.  271,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6
luglio 1994, n. 433.
  2. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al
comma  2, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per
cento dell'incremento previsto per l'VIII livello.
  3.  Le  caratteristiche  dei distintivi e le insegne di grado degli
appartenenti  alle  forze  di polizia di cui alla tabella allegata al
presente  articolo  e  del personale di grado equivalente delle Forze
Armate,  sono  stabiliti  con  decreto  del Ministro compente, previa
intesa  con  gli  altri Ministri interessati. Fino all'enanazione del
predetto  decreto  continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore
per ciascuna Forza di polizia o Forza Armata.".
 
          Nota all'art. 24:
             -  Il  decreto-legge  6 maggio 1994, n. 271, convertito,
          con modificazioni dalla legge 6 luglio 1994, n. 443 recava:
          "Disposizioni  urgenti  per  le  Forze  di   Polizia".   Si
          trascrive il testo del relativo art. 1:
             "Art.  1  -  1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei
          principi indicati dalla legge 6  marzo  1992,  n.  216,  al
          personale  della  Polizia di Stato con la qualifica di vice
          ispettore,   di   ispettore   e   di   ispettore   capo   o
          corrispondenti  sono  attribuiti, a decorrere dal 1 gennaio
          1994, scatti  aggiuntivi  pari  al  2,50  per  cento  dello
          stipendio in godimento, nella seguente misura:
               a)   uno  scatto  al  vice  ispettore  al  VI  livello
          retributivo;
               b) uno scatto all'ispettore collocato  al  VI  livello
          retributivo, in aggiunta allo scatto gia' in godimento;
               c) uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai
          ruoli   del  disciolto  Corpo  delle  guardie  di  pubblica
          sicurezza ovvero a quelli del disciolto  Corpo  di  polizia
          femminile, collocato al VII livello retributivo.
             2.  Resta  fermo  per il personale di cui al comma 1, se
          piu'  favorevole,   il   trattamento   economico   previsto
          dall'art.  4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n.
          5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992,
          n. 216.
             3.  Le  disposizioni  del  comma  1 si applicano, con le
          stesse decorrenze,  anche  al  personale  del  Corpo  della
          polizia  penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e
          di ispettore capo nella seguente misura:
               a) uno  scatto  al  vice  ispettore  collocato  al  VI
          livello retributivo;
               b) uno scatto all'ispettore capo, gia' appartenente ai
          ruoli   del  disciolto  Corpo  degli  agenti  di  custodia,
          collocato al VII livello retributivo.
             4.   Limitatamente   all'attribuzione    degli    scatti
          aggiuntivi   previsti   dal  presente  articolo  non  trova
          applicazione,  la  disposizione  dell'art.  43,  sedicesimo
          comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121".