Art. 23.
             (Capacita' di agire delle persone fisiche)
   1.  La  capacita' di agire delle persone fisiche e' regolata dalla
loro  legge  nazionale.  Tuttavia,  quando la legge regolatrice di un
atto prescrive condizioni speciali di capacita' di agire, queste sono
regolate dalla stessa legge.
   2.  In  relazione  a  contratti  tra  persone che si trovano nello
stesso  Stato,  la persona considerata capace dalla legge dello Stato
in cui il contratto e' concluso puo' invocare l'incapacita' derivante
dalla  propria  legge  nazionale solo se l'altra parte contraente, al
momento  della  conclusione  del  contratto, era a conoscenza di tale
incapacita' o l'ha ignorata per sua colpa.
   3.  In  relazione  agli  atti  unilaterali, la persona considerata
capace  dalla  legge  dello  Stato  in  cui  l'atto  e' compiuto puo'
invocare   l'incapacita'  derivante  dalla  propria  legge  nazionale
soltanto  se  cio'  non  rechi  pregiudizio a soggetti che senza loro
colpa hanno fatto affidamento sulla capacita' dell'autore dell'atto.
   4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti
relativi  a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte,
ne'  agli  atti  relativi  a diritti reali su immobili situati in uno
Stato diverso da quello in cui l'atto e' compiuto.