Art. 23. (Capacita' di agire delle persone fisiche) 1. La capacita' di agire delle persone fisiche e' regolata dalla loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacita' di agire, queste sono regolate dalla stessa legge. 2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto e' concluso puo' invocare l'incapacita' derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacita' o l'ha ignorata per sua colpa. 3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui l'atto e' compiuto puo' invocare l'incapacita' derivante dalla propria legge nazionale soltanto se cio' non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacita' dell'autore dell'atto. 4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, ne' agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto e' compiuto.