Art. 24.
                    (Diritti della personalita')
   1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalita' sono
regolati  dalla  legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che
derivano  da  un  rapporto  di  famiglia  sono  regolati  dalla legge
applicabile a tale rapporto.
   2.  Le  conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1
sono  regolate dalla legge applicabile alla responsabilita' per fatti
illeciti.