Art. 33.
Sale di lettura e consultazione
1. Nelle biblioteche pubbliche statali, oltre alle sale di lettura
e di consultazione, sono istituite, ove possibile, sale riservate
allo studio del materiale manoscritto, raro o di pregio, speciale.
2. Alle sale si accede secondo le modalita' stabilite dal
regolamento interno di ciascun istituto.
3. Nelle sale devono essere assicurati la sorveglianza anche con
l'utilizzazione di strumenti tecnologici, ed il servizio di
assistenza agli utenti.