Art. 33.
                   Sale di lettura e consultazione
   1. Nelle biblioteche pubbliche statali, oltre alle sale di lettura
e  di  consultazione,  sono  istituite, ove possibile, sale riservate
allo studio del materiale manoscritto, raro o di pregio, speciale.
   2.  Alle  sale  si  accede  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
regolamento interno di ciascun istituto.
   3.  Nelle  sale devono essere assicurati la sorveglianza anche con
l'utilizzazione  di  strumenti  tecnologici,  ed   il   servizio   di
assistenza agli utenti.