Art. 34.
Informazioni agli utenti
1. Allo scopo di agevolare gli utenti, ogni biblioteca deve
predisporre una guida che informi sui fondi librari e documentari
posseduti, sui servizi forniti e sulle norme che ne regolamentano
l'uso.
2. Ciascuna biblioteca, oltre a quanto disposto dal comma
precedente, deve assicurare un servizio di assistenza al pubblico e
di informazioni bibliografiche.
3. Sono a carico dell'utente le spese sostenute dalla biblioteca
per l'erogazione di particolari servizi di informazione bibliografica
che, per il loro funzionamento o per il tipo di fornitura, comportino
costi aggiuntivi esterni o connessi all'utilizzo di nuove tecnologie
dell'informazione.
4. Il pagamento del servizio e' disciplinato dall'art. 61 del
presente regolamento, ed avverra' con le modalita' di cui alla legge
14 gennaio 1993, n. 4, e ai relativi regolamento di attuazione e
tariffario.
Note agli articoli 34, 42, 44, 45, 47, 51, 53, 61 e 64:
- Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse.
- Con D.M. 31 gennaio 1994, n. 171, e' stato approvato
il regolamento per l'applicazione dell'art. 4 della
predetta legge n. 4/1993.
- Con successivo D.M. 8 aprile 1994 (in Gazzetta
Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato approvato il
tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e
modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e
precario dei beni in consegna al Ministero per i beni
culturali e ambientali.