Art. 34.
                      Informazioni agli utenti
   1.  Allo  scopo  di  agevolare  gli  utenti,  ogni biblioteca deve
predisporre una guida che informi sui  fondi  librari  e  documentari
posseduti,  sui  servizi  forniti  e sulle norme che ne regolamentano
l'uso.
   2.  Ciascuna  biblioteca,  oltre  a  quanto  disposto  dal   comma
precedente,  deve  assicurare un servizio di assistenza al pubblico e
di informazioni bibliografiche.
   3. Sono a carico dell'utente le spese sostenute  dalla  biblioteca
per l'erogazione di particolari servizi di informazione bibliografica
che, per il loro funzionamento o per il tipo di fornitura, comportino
costi  aggiuntivi esterni o connessi all'utilizzo di nuove tecnologie
dell'informazione.
   4. Il pagamento del servizio  e'  disciplinato  dall'art.  61  del
presente  regolamento, ed avverra' con le modalita' di cui alla legge
14 gennaio 1993, n. 4, e ai  relativi  regolamento  di  attuazione  e
tariffario.
 
          Note agli articoli 34, 42, 44, 45, 47, 51, 53, 61 e 64:
             - Per la legge n. 4/1993 si veda in nota alle premesse.
             -  Con  D.M. 31 gennaio 1994, n. 171, e' stato approvato
          il  regolamento  per  l'applicazione  dell'art.   4   della
          predetta legge n.  4/1993.
             -  Con  successivo  D.M.  8  aprile  1994  (in  Gazzetta
          Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1994) e' stato  approvato  il
          tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e
          modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e
          precario  dei  beni  in  consegna  al  Ministero per i beni
          culturali e ambientali.